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Ordinanza Interlocutoria — n. 22230/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to verify if tax assessment was covered by a specific tax relief procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22230/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing to resolve an evidentiary dispute regarding a tax relief procedure. The taxpayer argued that his tax assessment was covered by a 'rottamazione quater' agreement, but the lower courts rejected this without addressing the claim. The Court found the documentary evidence insufficient to definitively link the relief procedure to the specific tax assessment in question.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; Art. 111 Cost.: When documentary evidence regarding a decisive fact remains objectively uncertain and fails to establish a clear link between a tax relief procedure and the specific tax assessment, the case must be remanded for further examination to verify the regularity of the procedure.

Parole chiave

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tax assessment tax relief procedure evidentiary uncertainty remand to new hearing linkage of documents deduzione di versamenti a società di pubblica utilità distribuzione dissimulata degli utili imposta sugli utili

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa pronuncia circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.°5, c.p.c.
Art. 111 Cost.
già oggetto di discussione sia in primo che secondo grado di giudizio, nonché violazione dell’art. 111 Cost. ai sensi dell’art.
art. 360 c.p
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa pronuncia circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.°5, c.p.c.
art. 111 Cost
già oggetto di discussione sia in primo che secondo grado di giudizio, nonché violazione dell’art. 111 Cost.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7686/2022 R.G. proposto da: DE STEFANO LUIGI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Maurizio Del Bono, con indicazione di elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec:mauriziodelbono@avvocatinapoli.legalmail.it –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege, controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6716/2021, depositata in data 21 settembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificava in data 5 ottobre 2018 a Luigi De Stefano l’avviso di accertamento n. TF501AF02903 (parzialmente rettificato da provvedimento di autotutela parziale n.° Protocollo 1290 dell’01/03/2019), con cui l’Ufficio rideterminava Avviso di accertamento – IRPEF 2013 per l’annualità 2013 il reddito personale conseguente all’accertamento di maggiori ricavi alla società Vulcano Vesuvio s.r.l. –società a ristretta base - di cui il contribuente era socio nella misura del 50%, rettifica eseguita nei limiti della quota di partecipazione. Il contribuente promuoveva anche istanza di adesione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 ai fini della sua eventuale definizione in contraddittorio, ma senza esito alcuno.

2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli, innanzi alla quale si costituiva anche l’Ufficio,instando per il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n. 4484/2020, rigettava il ricorso del contribuente ritenendo l’efficacia riflessa della pronuncia nel giudizio intercorso tra l’Agenzia delle entrate e la società, in quanto da detto accertamento dipendeva il maggior utile da partecipazione conseguito dal socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali.

4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. della Campania; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.

5. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 6716/2021, depositata in data 21 settembre 2021, rigettava l’appello del contribuente in forza dell’argomentazione della presunzione di distribuzione per gli utili extracontabili.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, in prossimità della quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa pronuncia circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.°5, c.p.c. già oggetto di discussione sia in primo che secondo grado di giudizio, nonché violazione dell’art. 111 Cost. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciare e di motivare sulla deduzione del ricorrente che evidenziava l’assenza di utili non contabilizzati e la palese mancatadistribuzione.

2. Va premesso che - con memoria depositata in data 23 maggio 2025- il contribuente ha fa tto presente di aver presentato istanza di adesione alla rottamazione quater “come da documentazione allegata alle odierne note. Infatti, dall’allegato 1 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione si evince che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata in data 03/06/2023 per i carichi relativi all’ambito provinciale di Napoli”. Senonché, ad avviso del collegio, non è possibile ricavare dalla lettura dei documenti depositati telematicamente la univoca riferibilità all’avviso di accertamento per cui è causa (avv. acc. n. 7F501AF02903 notificato in data 5 ottobre 2018) degli atti indicati come rottamati e ciò sia nel “dettaglio tributi anno di imposta 2013” tratto dall’area riservata del contribuente e sia nell’”elenco contenuto nella dichiarazione” ove sono indicate due cartelle (n.ri 671190156370440 e 67122017449956006000) delle quali non è dato capire il collegamento con l’atto impositivo per cui è causa. 2.1.

Pertanto, in considerazione della oggettiva incertezza che permane circa la reale definibilità dell’atto in contestazione con l’esperita procedura di definizione agevolata, si profila necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa invitando l’Agenzia delle Entrate a depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, idonea documentazione finalizzata a verificare la regolarità della procedura di definizione agevolata (rottamazione quater) presentata dal contribuente De Stefano Luigi con riferimento all’avviso di accertamento n. 7F501AF02903-2018, notificato in data 5 ottobre 2018.

P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa, invitando l’Agenzia delle Entrate a depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, idonea documentazione finalizzata a verificare la regolarità della procedura di definizione agevolata (rottamazione quater) presentata dal contribuente De Stefano Luigi con riferimento all’avviso di accertamento n. 7F501AF02903-2018. Così