Court allows correction of Cassation order to add lawyer's expense deduction request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own prior order regarding litigation costs. The lawyers representing the winning party argued that their request for expense deduction was omitted from the previous ruling's operative part. The court decided to correct the error using the material error procedure under the Civil Procedure Code because the request was validly made and no specific legislative provision mandated its inclusion in the operative clause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 380 bis, 391-bis c.p.c.: In the absence of explicit legislative provisions, the remedy for an omitted request by a lawyer for the deduction of expenses is the material error procedure, not ordinary appeal means.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Erreci Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Moscariello e Carmela D’Acierno, che hanno indicato recapito PEC; -istante - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -intimata - avverso l’ordinanza n. 17095, pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez.
VI-T, il 14.4.2021, e pubblicata il 16.6.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Gli Avv.ti Sergio Moscariello e Carmela D’Acierno, quali difensori della Erreci Costruzioni Srl, hanno proposto istanza per la GGETTO :Ires 2011 - Spese di lite -Avvocati anticipatari -Omessa indicazione della distrazione in dispositivo. correzione di un errore materiale commesso nella ordinanza di questa Corte, n. 17095, dep. il 16.6.2021. Con detta ordinanza, nel rigettare il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2255 del 13.3.2019, questa Corte ha condannato l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite in favore della società, omettendo, tuttavia, di disporne la distrazione in favore dei difensori della parte vittoriosa, i quali ne avevano fatto istanza nel controricorso.
Ragioni della decisione 1. Dall'esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, i difensori della contribuente, Avv.ti Sergio Moscariello e Carmela D’Acierno, avevano chiesto nel controricorso la distrazione delle spese, mediante le espressioni “da distrarsi in favore dei procuratori per dichiarazione di averne fatto anticipo”.
2. Come ribadito da ultimo con la pronuncia Cass. sez. L, 31.5.2023, n. 15302 (cfr. anche, tra le altre, Cass. SU, 27.11.2019, n. 31033), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017: «In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione». 2.1.
Tanto premesso, il diritto dell’avvocato ex art. 93 c.p.c. sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione. Infatti questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di precisare, pronunziando a Sezioni Unite, che “la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009)”, Cass.
SU, 27.11.2019, n. 31033. 2.2. La procedura per la correzione dell’errore materiale è tratteggiata nei commi 1 e 2 dell’art. 380 bis cod. proc. civ., come richiamati dall’art. 391 bis, secondo comma, cod. proc. civ., con previsione di notifica, almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, «del decreto agli avvocati delle parti», modalità (questa) che ricalca, peraltro, quella del procedimento di correzione dinanzi al giudice del merito, dove è stabilito che, in caso di correzione chiesta da una delle parti, il giudice fissa l’udienza con decreto «da notificarsi insieme al ricorso a norma dell’art. 170 primo e terzo comma» (art. 288 comma 1 cod. proc. civ.), ossia al procuratore costituito della controparte, ovvero direttamente a quest’ultima se costituitasi in giudizio personalmente.
3. Conclusivamente, il ricorso proposto dagli Avv.ti Sergio Moscariello e Carmela D’Acierno, quali anticipatari delle spese processuali per conto della Erreci Costruzioni Srl, deve accolto, prevedendosi che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 17095/21 sia corretto aggiungendo, dopo le espressioni «15% per spese generali», le seguenti espressioni «, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne ha fatto richiesta». 3.1. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord. 27/06/2002, n. 9438; Cass. ord. 4/05/2009, n. 10203; Cass. ord. 17/09/2013, n. 21213). La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso per la correzione di errore materiale proposto e per l'effetto dispone che, nella ordinanza n. 17095 del 2021 di questa Corte, il dispositivo sia integrato mediante l'aggiunta, dopo le espressioni «15% per spese generali», e prima del punto, delle seguenti espressioni «, con distrazi