Cassation appeal against tax authority dismissed due to null notification to bankrupt company's former representative requiring renewal to curator.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the notification of the cassation appeal null because it was addressed to the former legal representative of a bankrupt company rather than the appointed curator. The appellant argued for the validity of the notification to the domicile attorney, but the Court cited established precedent that only the curator can legally oppose the appeal after bankruptcy. Consequently, the Court ordered the notification to be renewed to the curator within sixty days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 l.f.; Art. 163, 164 cod. proc. civ.; Art. 291 cod. proc. civ.: When a party is declared bankrupt after the second-instance judgment, the cassation appeal must be notified to the curator; notification to the former representative is null and must be renewed.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7801/2024R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Europe Energy s.p.a. –intimata – avverso lasentenza della C orte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 4240 / 22 / 20 2 2 , depositat a il 4 . 11 .202 2 . Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del13.05.2025; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mauro Vitiello ilquale ha chiesto il rigetto del ricorso . Sentito, per l’Agenzia delle entrate, l’avvocatodello Stato Paolo Gentili. RILEVATO CHE La CTP diMilano ha parzialmente accolto i l ricors o propost o dalla Europe Energy s.p.a., quale incorporante, a seguito della fusione per Oggetto: Tributi–IVA incorporazione, avvenuta il 29.06.2018, della Europe Energy sales management s.r.l. (in breve EESM ) , operante nel settore del commercio all’ingrosso di energia elettrica, avverso un avviso di accertamento, riguardante la EESM, in relazione all’anno 2013,per IVA indebitamente detratta a seguito della contabilizzazione di alcune fatture ritenute soggettivamente inesistenti (primo rilievo) e altre ritenute oggettivamente inesistenti (secondo rilievo ), annullando la ripresa riguardante il primo rilievo.
Con la sentenza indicata in epigrafe, laCGT- 2 del la Lombardia ha rigettato l’appello principale proposto dall ’Agenzia delle entrate e ha accolto quello incidentale proposto dalla contribuente, annullando integralmente l’atto impugnato. Contro la suddett a decision e l ’A genzia delle entrate p roponeva ricorso per cassazione, affidato atre motiv i . La contribuenterimaneva intimata. CONSIDERATO CHE - O ccorre preliminarmente rilevare la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, effettuata il 3.04.2024 alla Europe Energy s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, all’indirizzo PEC del procuratore domiciliatario nel giudizio di appello , avvocato AndreaZoccali, sebbene la predetta società sia stata dichiarata fallita con sentenzadel Tribunale di Verona n. 137 del 14.11. 2022 , e quindi prima della notificazione del ricorso per cassazione, come si evince dagli atti processuali relativi alla causa n. 24016/2023 R.G., la cui trattazione è stata fissata alla medesima udienza innanzi a questo collegio; -sul punto va evidenziato che, ai sensi del primo comma dell'articolo 43 l.f., l'unica parte legittimata a contraddire all'odierna impugnazione è la curatela; questa Corte ha, infatti , già avuto modo di chiarire che "Qualora dopo la sentenza di secondo grado ed in pendenza del termine per l'impugnazione intervenga il fallimento della parte, il ricorso per Cassazione dev'essere proposto e notificato nei confronti del fallimento.
Consegue che il ricorso proposto nei confronti del soggetto "in bonis" e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d'appello è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 cod proc. civ."(Cass. n. 1763/98); - a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte sulla interruzione automatica del processo, nel caso di fallimento apertosi nel corso del giudizio e non dichiarato (Cass. Sez. U. n. 12154 del 2021), non può trovare applicazione il principio di ultrattività del mandato(Cass. n. 35690/2022); -detta nullità può essere sanata , in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ.,dalla notifica effettuata, in rinnovazione, al curatore fallimentare (Cass. n. 32584/2021;
Cass.n. 16070/2014; Cass. n. 1763/1998); - ciò posto, deve dichiararsi la nullità della notifica del ricorso per cassazione e, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., se ne deve disporre la rinnovazione, con assegnazione alla ricorrente del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notifica del ricorso al curatore fallimentare , con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte dichiara la nullità della notificazione del ricorso per cassazione e ordina la rinnovazione della notificazione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinan