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Ordinanza — n. 22195/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows external res judicata claim by rejecting its application to multi-year tax periods with varying factual elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22195/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the Consortium's appeal against the Second Instance Tax Court's decision, which had rejected the claim of external res judicata. The lower court incorrectly applied the principle of res judicata to tax years 2013 and 2014 based on a prior judgment regarding 2012, despite significant factual differences. The Court ruled that because the specific factual elements constituting the tax liability can vary annually, the prior judgment does not bind the current proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 324 c.p.c.; Art. 360, n. 3, c.p.c.: External res judicata applies only to identical legal relationships and factual elements, not to multi-year tax periods where specific factual circumstances vary annually.

Parole chiave

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external res judicata tax contribution multi-year periods factual variation consortium liability procedural preclusion tax assessment fondo di rinnovazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nonché dell’art.
Art. 324 c.p.c.
nonché dell’art. 324 c.p.c. in riferimento al c.d.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
“giudicato esterno” nella specifica materia della contribuzione di bonifica, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 2909 c.c
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
art. 324 c.p
nonché dell’art. 324 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433
13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n.
Cass., 29 luglio 2011, n. 16675
24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n.
Cass., 22 aprile 2009, n. 9512
16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512).
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25546 del 03/12/2014
Cass., 17 febbraio 2025, n. 4016
Cass., 16 febbraio 2025, n. 3897
4016; Cass., 16 febbraio 2025, n. 3897; Cass., 26 luglio 2023, n.
Cass., 26 luglio 2023, n. 22697
3897; Cass., 26 luglio 2023, n. 22697).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso 12702 /20 23 propost o da: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (C.F.: 06432250485), con sede in Firenze, al Viale della Toscana n. 21, in persona del suo Presidente, Marco Bottino, autorizzato con Determina del Direttore Generale n. 77 del 27 aprile 2023, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Arcangelo Guzzo (C.F.: GZZRNG63P28C352L; pec: arcangeloguzzo@ordineavvocatiroma.org); -ricorrente - contro Fonderia S. Martino s.r.l.; Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimate – -avverso la sentenza n. 258/2023, emessa d a l la Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana in data 2 1 / 0 3 /20 2 3 e non notif icata ;

Cartelle pagamento contributi consortili – Giudicato esterno udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno impugnava la sentenza n. 131/20, con la quale la Commissione provinciale di Firenze aveva accolto il ricorso della Fonderia S. Martino s.r.l. avverso le cartelle di pagamento relative al contributo di bonifica 2013 e 2014. Il giudice di prime cure riteneva fondata l'eccezione preliminare di giudicato esterno avanzata dal ricorrente e assorbite le ulteriori doglianze, in particolare evidenziando che un precedente giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, era già stato definito con sentenza n. 1244/02/2017, passata in giudicato, per cui era precluso il riesame dell'identico punto di diritto accertato.

2. La CTR della Toscana rigettava il gravame, confermando la sussistenza di un giudicato esterno, atteso che, nella specie, la situazione di fatto e di diritto era la medesima, non essendo stata provata alcuna differenza sostanziale tra la fattispecie già decisa per il periodo d'imposta 2012, che aveva elementi costitutivi tendenzialmente pluriennali, e quelle oggetto di giudizio per gli anni 2013 e 2014.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria. La Fonderia S. Martino s.r.l. e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nonché dell’art. 324 c.p.c. in riferimento al c.d. “giudicato esterno” nella specifica materia della contribuzione di bonifica, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. 1.1.

Il motivo è fondato. In termini generali, in ambito tributario, l’efficacia di giudicato esterno non si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), ma solo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.

Secondo l’orientamento espresso dalla Corte, a partire dalla pronuncia delle sezioni unite 16 giugno 2006, n. 13916 -se l’efficacia ultrattiva del giudicato non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, ciònon di meno è prospettabile soltanto in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta «assumono carattere tendenzialmente permanente», non anche con riferimento ai fatti «non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo» (v., altresì, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152;

Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512). Una lite è coperta dall’efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti qualora il giudizio introdotto per secondo investa un identico rapporto giuridico rispetto a quello che ha già formato oggetto del primo. Ne consegue che il giudicato non si estende al principio di diritto affermato in una diversa controversia, quantunque in forza di asseriti medesimi presupposti di fatto, ove siano investite singole questioni di fatto o di diritto.

In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25546 del 03/12/2014 ha escluso che la sentenza passata in giudicato con la quale la commissione tributaria regionale aveva accertato la non debenza del contributo consortile per un determinato anno d’imposta e con riferimento a determinati immobili facesse stato nella controversia avente ad oggetto i medesimi immobili e le stesse parti per un diverso anno d’imposta. Nel caso di specie, le opere di bonifica ed il vantaggio conseguito dai fondi, così come anche l’esistenza e efficacia di un Perimetro di Classifica, non sono elementi permanenti della fattispecie tributaria, che caratterizzano in modo stabile una pluralità di periodi di imposta, essendo, al contrario, suscettibili di variare di anno in anno.

Èda notare che il giudicato esterno si era formato sui seguenti rilievi: -non era stato approvato un piano generale di bonifica; -il Consorzio era pertanto onerato della prova del beneficio fondiario; -tale prova non era stata assolta. Del resto, mentre come la sentenza n. 1244/2017 della CTR Toscana aveva statuito l’illegittimità della pretesa consortile solo in ragione dell’omessa prova del beneficio da parte del Consorzio per quella determinata annualità, per le annualità 2013 e 2014,oggetto di causa, il Consorzio ha prodotto in giudizio sia il Piano di Classifica che il Piano di gestione, con ciò assolvendo al proprio onere probatorio.

Nella fattispecie, pertanto, l’accertamento condotto con riferimento all’insussistenza del beneficio specifico e diretto per l’anno 2012 non poteva considerarsi suscettibile di applicazione ultrattiva venendo, per l’appunto, in rilievo elemento di fattispecie che (ben) può variare in relazione ai diversi periodi di imposizione (v., in motivazione, Cass., 17 febbraio 2025, n. 4016; Cass., 16 febbraio 2025, n. 3897; Cass., 26 luglio 2023, n. 22697). Ne consegue che la CTR ha errato nel ritenere che l’accertamento sulla non debenza del contributo consortile per l’annualità 2012 (avuto riguardo alla sentenza n. 1244/2017 della CTR Toscana – non impugnata e passata in giudicato) fosse di per sé stesso idoneo a vincolare anche l’accertamento di non debenza per le annualità del 2013 e del 2014.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana. P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della To