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Ordinanza — n. 22188/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows collective appeal against irrigation contribution payments despite factual differences in benefit indices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22188/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed a collective appeal filed by three agricultural companies against irrigation contribution payments, overturning a lower court's dismissal. The lower court had rejected the joint proceeding based on alleged factual differences regarding hydraulic and economic benefit indices. The Court ruled that these differences did not preclude admissibility because the underlying legal issues and the tax obligation itself were identical and indivisible for all parties.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. n. 546/1992; Art. 102 c.p.c.: The concept of necessary joinder of parties in tax proceedings is autonomous from civil procedure joinder and applies whenever the tax act is unitary and involves a plurality of subjects regarding a common indivisible obligation.

Parole chiave

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necessary joinder of parties tax proceedings admissibility irrigation contributions collective appeal indivisible tax obligation regime comune forfettario per i produttori agricoli lite in materia di contribuzioni pubbliche difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. n. 546/1992
10270 del 16/04/2024), alla stregua della quale nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del d.lgs.
Art. 102 c.p.c.
546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella del litisconsorzio necessario, di cui all'art. 102 c.p.c., poiché non detta come quest'ultima, una "norma in bianco", ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso.
art. 103 c.p
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 c.p.c., in relazione all’art.
artt. 103 c.p
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103 c.p.c.
art. 102 c.p
546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella del litisconsorzio necessario, di cui all'art. 102 c.p.c., poiché non detta come quest'ultima, una "norma in bianco", ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso.

Giurisprudenza citata

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Cass., 22 febbraio 2013, n. 4490
Cass., 31 agosto 2023, n. 25549
4490, cui adde Cass., 31 agosto 2023, n. 25549;
Cass., 20 aprile 2016, n. 7940
Cass., Sez. U, Sentenza n. 1052 del 18/01/2007
L’approccio che si è inteso condividere è in linea con Cass., Sez. U, Sentenza n. 1052 del 18/01/2007 (conf.
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15189 del 18/06/2013
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15189 del 18/06/2013 e Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10270 del 16/04/2024
15189 del 18/06/2013 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10270 del 16/04/2024), alla stregua della quale nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso 20645 /20 22 propost o da: CASTELLO LA LECCIA SOCIETA' AGRICOLA S.r.l., con sede a Castellina in Chianti (SI), Fraz. La Leccia (C.F. : 00520660523 ), in persona del suo procuratore speciale Guido Orzalesi(C.F.: RZL GDU 69D24 D612G), in base ai poteri al medesimo derivanti dalla procura speciale conferita dal relativo consigliere di amministrazione Roberto Gorlero in virtù dell'atto pubblico ricevuto dal Notaio Franco Gavosto, di Magenta (MI), in data 18 febbraio 2020, Repertorio n. 75.175, registrata a Milano (MI) - Dir.

Prov. I - Atti pubblici in pari data al n. 13571, Mod. 1T; FATTORIA DI CINCIANO S.r.l. -SOCIETA' AGRICOLA, con sede a Poggibonsi (SI), Loc. Cinciano(C.F.: 80006700548) , in persona del suo presidente del consiglio di amministrazione e,quindi, legale rappresentante pro tempore Ottavia Garrè (C.F. : GRR TTV 58R49 D969R ) , in base ai poteri alla medesima derivanti dal relativo statuto sociale; Cartelle pagamento contributi consortili – Ricorso collettivo rappresentate e difese, in virtù della procura speciale alle liti posta in calce al ricorso, dall'Avv.

Giovanni Dirindelli del Foro di Siena (C.F.: DRN GNN 77T30 1726L; indirizzo pec: giovannidirindelli@pec.ordineavvocati siena.it); -ricorrenti - contro Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, con sede legale inFirenze (Fi), al Viale della Toscana n. 21(C.F.: 06432250485 ) , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Marco Bottino, rappresentato e difes o dall’Avv. Giuseppe Conoscenti del foro di Lucca, giusta procura in calce al controricorso (C.F.: CNSGPP52L04C067E; fax: 0583/493275 ; PEC: giuseppe.conoscenti@pec.avvocatilucca.it); -controricorrente – Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata - avverso la sentenza n. 73 / 06 / 20 22 emessa d a l la CTR Toscana in data 20/01/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. La Castello La Leccia Società Agricola s.r.l., la Fattoria di Pancole di Signorini Sandra C. s.a.s. e la Fattoria di Cinciano Società Agricola s.r.l. impugnavano cumulativamente alcune cartelle di pagamento relative a contributi consortili per l’anno 2014 concernenti vari immobili di loro proprietà.

2. La CTP di Firenze accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, la CTR della Toscana dichiarava inammissibile il ricorso collettivo originario, evidenziando che vi erano “elementi sintomatici delle rispettive diversità fattuali esistenti, con specifico riguardo ai c.d. indici di beneficio idraulico ed economico incidenti sull’ammontare del contributo”.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Castello La Leccia Società Agricola s.r.l. e la Fattoria di Cinciano Società Agricola s.r.l. sulla base di due motivi. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. Considerato che 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo da essi proposto avverso diverse cartelle di pagamento, nonostante la decisione delle cause dipendesse da identiche questioni.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103 c.p.c. e 14, 26 e 29 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo da essi proposto per il solo fatto che le cartelle di pagamento sarebbero contraddistinte da distinti importi determinati con l’applicazione di diversi indici economici e idraulici.

3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono fondati. Nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. n. 546 del 1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi e rinviando l'art. 1, comma 2, al codice di procedura civile per quanto non disposto e nei limiti della compatibilità, deve ritenersi applicabile l'art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4490 del 22/02/2013; conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7940 del 20/04/2016). L’indirizzo da ultimo richiamato ha superato il precedente più rigoroso (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 30/04/2010), invocato dal Consorzio, alla cui stregua «Nel processo tributario, non è ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d'imposta, ancorché gli stessi muovano identiche contestazioni, in quanto in tale giudizio, a natura precipuamente impugnatoria, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l'atto impositivo che forma oggetto del ricorso e la contestazione del ricorrente, così come richiesto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, impone, indefettibilmente, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto ugualiin astratto ma attengano altresì ad un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria».

La lettura più ristretta del cumulo soggettivo delle azioni, patrocinata dalla sentenza impugnata, è stata, difatti, dalla Corte superata secondo una prospettiva ricostruttiva, cui va data continuità, che – nel rilevare l’applicabilità, nel processo tributario, dell’art. 103 c.p.c., insussistenti (distinte) disposizioni del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che ne possano predicare l’incompatibilità col rito, – ha avallato, per l’appunto, l'ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinti atti suscettibili di impugnazione, ove il ricorso esponga questioni comuni dalla cui definizione dipenda la decisione delle cause (Cass., 22 febbraio 2013, n. 4490, cui adde Cass., 31 agosto 2023, n. 25549;

Cass., 20 aprile 2016, 7940). E, in particolare, si è condivisibilmente rimarcato che la specificità delle questioni di fatto sottese alle definizioni delle diverse domande –e, dunque, l’articolazione dei dati fattuali che, così come si prospetta nella gravata sentenza, risultino posti a fondamento delle causae petendi – non esclude ex se l’ammissibilità del cumulo soggettivo ma ne predica semmai la soluzione con la (pur prevista) separazione delle cause connesse. Orbene, nel caso di specie, da un lato, le cartelle di pagamento impugnate ha un contenuto sostanzialmente identico e, dall’altro, i vari ricorrenti hanno fondato i rispettivi ricorsi su identiche questioni (il difetto di motivazione, l’assenza dei prescritti controlli di legge per poter invocare la presunzione di beneficio, la mancata prova dell’effettivo svolgimento di interventi di bonifica, l’assenza di regolare perimetro di contribuenza).

L’approccio che si è inteso condividere è in linea con Cass., Sez. U, Sentenza n. 1052 del 18/01/2007 (conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15189 del 18/06/2013 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10270 del 16/04/2024), alla stregua della quale nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella del litisconsorzio necessario, di cui all'art. 102 c.p.c., poiché non detta come quest'ultima, una "norma in bianco", ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso.

Sulla base di questi presupposti, un'ipotesi di litisconsorzio tributario, ai sensi del citato art. 14, si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione.

Ne consegue che, nella fattispecie, era ammissibile il proposto ricorso collettivo-cumulativo, laddove del tutto insufficiente, al fine di giustificarne la declaratoria di inammissibilità, è l’affermazione della CTR secondo cui vi erano “elementi sintomatici delle rispettive diversità fattuali esistenti, con specifico riguardo ai cd. indici di beneficio idraulico ed economico incidenti sull’ammontare del contributo”.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei due motivi del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana. P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria