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Ordinanza — n. 22117/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax notice notification to a non-registered de facto company via irreperibili procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22117/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal challenging the validity of a tax assessment notice served on a de facto company through the irreperibili procedure. The taxpayer argued that the notary failed to conduct absolute irreperibili searches because the company was never registered in the commercial registry. The court held that the lower courts correctly found the notice valid, as the notary was legally permitted to serve documents on a de facto company once basic search efforts were made without success.

Regesto Legislator

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Art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 140 cod. proc. civ.: The notary may serve a tax assessment notice on a de facto company via irreperibili procedure once basic search efforts are made without success, even if the company is never registered in the commercial registry.

Parole chiave

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de facto company irreperibili procedure tax assessment notice notary service commercial registry notification validity tax administration inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973
A differenzadel successivo avviso di presa in carico, notificato al socio, lanotifica dell’avviso di accertamento era avvenuta alla società con la proceduradegli irreperibili ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett.
Art. 140 cod. proc. civ.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazionea debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis .

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20425/2007
Cass. n. 27729/2024
n.20425/2007 poi confermata, da ultimo da Cass. n. 27729/2024).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15355/2022R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via Dei Portoghesi, n. 12 ; –ricorrente – contro Oggetto:avviso di presa in carico –notifica avviso di ac- certamento –società di fatto –procedura irreperibili – ri- cerche-fattispecie XANTHOPOULOSSTEFANOS, rappresentato e difeso , anche disgiunta- mente,dall’Avv. Amedeo Barletta e dall’Avv. Paolo Piantavigna con do- miciliodigitale eletto presso l’indirizzo pec: amedeo.barletta@avvoca- tismcv.it; –controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore protempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 838 / 6 /21 , depositata il 16 dicembre2021 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 febbraio 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez.staccata di Pescara, n. 838/6/21 , depositata il 16 dicembre 2021 , venivarigettato l’appello propost o da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Chieti n. 55/1/2020, la quale aveva accolto i l ricors o introduttiv o propost o da StefanosXanthopoulos avente ad oggetto l’avviso di presa in carico di cui all'art. 29 del d.l. n. 78/2010 e il sottostante l’avviso di accerta- mentoemesso ai fini IRES, IRAP e IVA per il periodo d’imposta 2011.

Ilcontribuente lamentava la nullità derivata dell’atto successivo, l’av- viso di presa in carico, giacch é non era stato preceduto dalla rituale notificadell’atto presupposto, l’avviso di accertamento . 2.Nella sentenza impugnata si legge che l’Agenzia sulla base del p.v.c. della G.d.F. desumeva l’esistenza della società di fatto XANTHOPOU- LOSPANAGIOTIS SDF, di cui il contribuente era legale rappresentante e socio, dedita al contrabbando internazionale di tabacchi lavorati esterie con sede in Francavilla. 3.L’Agenzia delle Entrate attribuiva alla società di fatto un numero di codicefiscale e di partita IVA ed emetteva nei confronti della stessa un avvisodi accertamento con cui sottoponeva a tassazione i proventi il- leciticonseguiti nell'anno d'imposta suddetto , notificato alla società di fatto.L’atto riscossivo successivo veniva notificato direttamente a l so- cioquale soggetto illimitatamente responsabile dei debiti della società. 4.Il giudice di prime cure riteneva illegittima la notifica del sottostante avvisodi accertamento , decisione confermata dal giudice d’appello .

A differenzadel successivo avviso di presa in carico, notificato al socio, lanotifica dell’avviso di accertamento era avvenuta alla società con la proceduradegli irreperibili ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R.n. 6 00 del 197 3 . Il giudice d’appello confermava l’ invalid ità del la notifica poiché nella relatail messo comunale si era limitato a rilevare l’irreperibilità della societàdestinataria dell’atto impositivo senza però dare atto in essa o inaltro atto di aver effettuato le ricerche volte a verificare l’irreperibilità assolutadella società , ossia che la società di fatto non avesse più l’uf- ficio o l’azienda nel Comune già sede del domicilio fiscale indicato nell’avvisodi accertamento.

5. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con ricorso affidato a duemotivi, cui replica i l contribuent e con controricorso; l’agente della riscossione è rimasto intimato.Da ultimo il contribuente deposita nota con in allegato sentenza definitiva resa dal Tribunale di Chieti n.79/2022 nei suoi confronti. Considerato che:

1. Preliminarmente, il Collegio osserva che la questione dell’impugna- zionedell’atto di presa in carico con cui l’agente della riscossione co- munica al contribuente di aver ricevuto il compito di riscuotere le somme dell'accertamento ormai definitivo ed esecutivo, emesso dall'A- genzia delle entrate, non è stata oggetto di gravame in appello, né in cassazione, e la questione è coperta da giudicato interno.

2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione de gli artt. 160, comma 1, del d.P.R. 600/1973 e 145, commi 1 e 2cod. proc. civ.per aver la CTR “stigmatizzato” il fatto che nell’ a vviso di accerta- mento indirizzato alla presunta società di fatto non era stato riportato l’indirizzo di residenza dell’odierno resistente quale legale rappresen- tante della stessa.

3. Il motivo è inammissibile,come eccepito in controricorso, in quanto censura una mera argomentazionediscorsiva espressa nel corpo della motivazione e non un ’ autonoma ratio decidendi : l’unica ratio che ha deciso il ricorso è incentratasulla insufficiente compilazione della relata di notificaai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973che né al suo interno né altrimenti dà conto delle ricerche effet- tuate della società.

4. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett.

e) del d.P.R. 600/1973 e 140 cod. proc. civ.nella parte in cui il giudice conferma l’annullamento dell’ a vviso di presa in carico, stante il vizio di notifica del pregresso avviso di accer- tamento. La ricorrente si duole che il giudice abbia ritenuto nulla la notifica dell’avviso d’accertamento emesso nei confronti della società di fatto da cui era scaturita la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscos- sione oggetto d’impugnativa siccome eseguita con le modalità di cui all’art. 60, comma 1, lett.

e) del d.P.R. 600/1973 senza attestazione da parte del messo comunale che ne aveva curato l’effettuazione di aver svolto ricerche al fine di verificare l’irreperibilità assoluta della so- cietà di fatto destinataria dell’atto laddove il m esso comunale, non avendo individuato la società destinataria dell’atto da notificare lì dove la stessa risultava aver avuto la propria sede legale, aveva ritenuto di procedere con le modalità di cui all’art. 140 cod.p roc. c iv ., come di- mostrato dall’invio alla società destinataria della notifica di raccoman- data con ricevuta di ritorno contenente copia dell’avviso di affissione dell’atto notificando nell’albo pretorio del Comune una volta che ne era stato curato il deposito presso la casa comunale, e, per aver omesso di considerare cheessendo destinataria dell’atto notificando società di fatto che non risultava iscritta in alcun registro delle imprese il messo comunale incaricato di effettuare la notifica non poteva effettuare alcun tipo di ricerca preordinata averificarne “l’irreperibilità assoluta”.

5. Il motivo è inammissibile per più ragioni. 5.1. Innanzitutto, la ricorrente prospetta una qualificazione della noti- fica come effettuata sulla base dell’art.140 cod. proc. civ. e non con il rito dell’irreperibilità assoluta di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973 come accertato dal giudice di appello (e prima an- cora di primo grado) senza riprodurre nel corpo del motivo la relata di notificadell’avviso di accertamento in question e, ai fini della dimostra- zione della propria prospettazione e così della rilevanza e decis i vità della censura. 5.2.

In secondo luogo, il mezzo di impugnazione neppure contesta l’ac- certamento fattuale posto in essere dal giudice di assenza di tracce agli atti dell’attività di ricerca della società da parte del messo notificatore. La statuizione fattuale del giudice è peraltro conforme a legge, essendo prescritto dall’art.60, comma 1, lett e) del d.P.R. n.600/1973, che il messo notificatore può procedere a tale notifica solo quando non repe- risca il contribuente, il quale, dalle notizie acquisite all’atto della noti- fica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.

A differenza di quanto affer- mato nella censura, la giurisprudenza della Corte ha interpretato tale disposto nel senso che è necessario e sufficiente che emerga che tali ricerche sianostate effettuate da parte del messo notificatore in rela- zione alla notifica in esame (v. Cass. n.20425/2007 poi confermata, da ultimo da Cass. n. 27729/2024). 5.3. Di nessun pregio è l’ulteriore considerazione svolta dalla ricor- rente, secondo cui, anche ove fosse stata svolta, l’attività prescritta dalla richiamata previsione di legge in capo all’ufficiale notificatore sa- rebbe stata comunque inutile in quanto la società di fatto non era mai stata iscritta nel Registro delle imprese.

Non vi sono ragioni per non ritenere che l’interpretazione della Corte sopra riassunta e condivisa dal Collegiosi debba estendere anche alla fattispeciein cui la società notificanda sia una società di fatto , come tale non iscritta in alcun Registro delle imprese, ben potendo l’ufficiale notificatore dare atto di aver cercato di acquisire notizie in loco senza successo nei confronti di tale soggetto economicamente e giuridica- mente identificato e, dunque, concretamente rintracciabile ai fini della notifica. 6.In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liqui- date come da dispositivo in favore del controricorrente costituito , se- guonola soccombenza Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazionea debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis .

P.Q.M