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Decreto — n. 22113/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22113/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22113/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 24402/2020 proposto da: FABIO D’ACUNTO, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Quaranta; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 62/15/2020, depositata il 9 gennaio 2020. Visto l’atto depositato il 25 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22113/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 24402/2020 proposto da: FABIO D’ACUNTO, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Quaranta; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 62/15/2020, depositata il 9 gennaio 2020. Visto l’atto depositato il 25 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rimborso dell'imposta preventiva arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione detrazione fiscale assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 25 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 24402/2020 proposto da: FABIO D’ACUNTO, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Quaranta; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 62/15/2020, depositata il 9 gennaio 2020. Visto l’atto depositato il 25 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a