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Decreto — n. 22111/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22111/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22111/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 17688/2020 proposto da: COSTRUZIONI GENERALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonello Coppola e Michele Aldinio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 614/03/2019, depositata il 23 dicembre 2019. Visto l’atto depositato il 13 dicembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22111/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 17688/2020 proposto da: COSTRUZIONI GENERALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonello Coppola e Michele Aldinio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 614/03/2019, depositata il 23 dicembre 2019. Visto l’atto depositato il 13 dicembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale accoglimento parziale del contribuente esenzione dal pagamento dei contributi arretrati d'imposta differimento dell'imposizione rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 13 dicembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 17688/2020 proposto da: COSTRUZIONI GENERALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonello Coppola e Michele Aldinio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 614/03/2019, depositata il 23 dicembre 2019. Visto l’atto depositato il 13 dicembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 24/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c