Cassation Court dismisses appeal against tax agency for extinguished civil procedure due to lack of opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal filed by the tax agency against a lower court ruling that extinguished the civil proceedings. The lower court declared the process terminated because the opposing parties failed to oppose the tax authority's request for the extinction of judgments of legality within the statutory timeframe. Consequently, the court upheld the decision that the procedural matter ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The court extinguishes civil proceedings when the opposing party fails to request the fixing of a hearing within the prescribed period following the transmission of the list of judgments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14173/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro NIDACO COSTRUZIONI SRL, COTUGNO NICANDROE PATRICIELLO GIUSEPPINA, rappresentati e difesi dall'avvocato DI PARDO SALVATORE; avverso la SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG. MOLISE n. 650 /02/2017 depositata il 03/11/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e considerate le risultanze di una pregressa interlocutoria datate 09/07/2025; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 16/07/2025 La Pre