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Decreto — n. 22056/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against lower court ruling declaring civil litigation extinguished due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 22056/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Lucisano Media Group against a decision declaring the civil process extinguished. The lower court found that the procedural timeline for declaring the extinction of lawsuits had expired, as evidenced by the absence of a formal objection to the tax authority's list. Consequently, the court ruled that the litigation was legally terminated, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The expiration of the statutory period for declaring the extinction of civil lawsuits results in the automatic termination of the proceedings, barring further action unless specific conditions are met.

Parole chiave

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procedural extinction civil litigation termination statutory time limits tax authority list costs allocation ricupero d'imposta amministrazione fiscale procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11833/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro LUCISANO MEDIA GROUP SPA, STELLA FILM SRL, rappresentate e difese dall'avvocato TOMASSINI ANTONIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CAMPANIA n. 9874/ 08/ 2016 depositata il 09/11/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/07/2025 La President