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Ordinanza Interlocutoria — n. 22015/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 22015/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22015/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 14743-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO RICHEMONT ITALIA HOLDING s.p.a., c.f. 08158020969, in persona del legale rappresentante p.t. (in qualità di incorporante RLG Italia Holding s.p.a.), elettivamente domiciliatain Roma, alla via Vittoria Colonna, n. 39, presso lo studio degli avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 22015/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Robin Tax). All’esito della risposta negativa comunicata dall’Agenzia delle entrate, che riteneva la transazione esclusa dal mercato regolamentato e dunque fuori dalle ipotesi agevolate,la società, mediante il responsabile d’imposta Banca IMI, versò l’importo calcolato con aliquota dello 0,2% sul valore d’acquisto delle azioni YNAP, pari ad € 2.647.725.922,00. Quindi, presentò istanza di rimborso parziale dell’imposta pagata, sull’assunto che all’operazione fosse applicabile l’aliquota dello 0,1%. Al silenzio-rifiuto dell’ufficio seguì la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 1854/03/2020 accolse le ragioni della società.

Parole chiave

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imposta sull'acquisto reddito delle partecipazioni in diritto tributario quotazione in borsa imposta sulle prestazioni in capitale acquisto di azioni regolamentazione finanziaria
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 14743-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO RICHEMONT ITALIA HOLDING s.p.a., c.f. 08158020969, in persona del legale rappresentante p.t. (in qualità di incorporante RLG Italia Holding s.p.a.), elettivamente domiciliatain Roma, alla via Vittoria Colonna, n. 39, presso lo studio degli avv.

Andrea Silvestri e Matteo Fanni- Controricorrente Avverso la sentenza n. 1253/16/2022della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 31.03.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26febbraio 2025dal Consigliere dott. Francesco Federici, Transazioni finanziarie – Robin tax –Disciplina agevolata -Condizioni RGN 14743/2022 Consigliere rel. Federici Rilevato che La controversia trae origine dall’interpello, ex art. 11, comma 1, lett. a), l. 27 luglio 2000, n. 212, con cui la R.L.G. Italia Holding s.p.a. (successivamente incorporata dalla Richemont Italia Holding s.p.a.) in riferimento all’OPA volontaria, lanciata per l’acquisto totalitario della Yoox Net A Porter (YNAP) , chiese la conferma del trattamento fiscale dell’operazione, con applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,1%, in luogo di quella dello 0,2%, come prevista dall’art. 1, comma 491, seconda parte, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (cd.

Robin Tax). All’esito della risposta negativa comunicata dall’Agenzia delle entrate, che riteneva la transazione esclusa dal mercato regolamentato e dunque fuori dalle ipotesi agevolate,la società, mediante il responsabile d’imposta Banca IMI, versò l’importo calcolato con aliquota dello 0,2% sul valore d’acquisto delle azioni YNAP, pari ad € 2.647.725.922,00. Quindi, presentò istanza di rimborso parziale dell’imposta pagata, sull’assunto che all’operazione fosse applicabile l’aliquota dello 0,1%. Al silenzio-rifiuto dell’ufficio seguì la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 1854/03/2020 accolse le ragioni della società.

L’appello dell’Agenzia delle entrate fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 1253/16/2022, ora al vaglio di questa Corte. Il giudice regionale ha affermato che l’OPA lanciata sulla YNAP si era svolta all’interno dei mercati regolamentati e la logica sottesa al trattamento fiscale agevolato in materia era proprio quella afferente ad operazioni più trasparenti e garantite da procedure con spiccate note regolative, soprattutto a tutela dei soci di minoranza, esposti al cambio di maggioranze di controllo.

Non rispondeva neppure al vero quanto sostenuto dall’amministrazione finanziaria, secondo cui mancava “la molteplicità degli interessi coinvolti” (i sistemi multilaterali di negoziazione previsti dalla disciplina) , trattandosi, ad avviso del collegio d’appello di una asserzione infondata, perché l’opa non escludeva affattoil coinvolgimento di più parti, al contrario, per propria natura, costituendouna «procedura di acquisto di azioni che, per raggiungere il fine del controllo della società, assicura un meccanismo legale di tutela di tutti i soci dell’ente coinvolto».

RGN 14743/2022 Consigliere rel. Federici L’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso, ulteriormente illustrato da memorie. La causa è stata trattatanell’adunanza camerale del 26 febbraio 2025. Considerato che La questione, a parte la novità -per non risultare in tema precedenti-, involge problematiche complesse, che involgono anche aspetti relazionati alla disciplina unionale sugli strumenti finanziari e quella nazionale relativa al TUF e ai controlli del mercato.

Le problematiche ad essa sottese, per quanto rappresentato dalle rispettive difese (su opa, mercato regolamentato, differenze tra opa volontaria e opa obbligatoria, interessi coinvolti, natura stessa dell’opa nel quadro della casistica delle transazioni finanziarie, coinvolgimento della Consob, ecc…) meritanola trattazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la tratta