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Ordinanza — n. 21987/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Soget S.p.A.'s appeal against tax collection orders, ruling it had standing despite the lower court's error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21987/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's finding that Soget S.p.A. lacked standing to appeal, thereby allowing the company's request for cassation. The lower court incorrectly declared the appeal inadmissible because the tax collection agency was not the original taxpayer, ignoring that the agency had issued the contested orders and suffered a loss. The court ruled that the agency's interest in challenging the legality of the collection acts granted it active standing to appeal, leading to the annulment of the second-instance judgment and remittal for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 10, 50, 52 d.lgs. 546/1992; A collection agency acting as the issuer of tax collection orders possesses active standing to appeal judgments against those orders, even if the underlying debt belongs to a different taxpayer, provided the agency has a direct interest in the legality of the acts it executed.

Parole chiave

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tax collection agency standing active standing appeal legitimazione attiva tax collection orders Corte di Cassazione d.lgs. 546/1992 remittal for merits sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo la Soget S.p.A.lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 10, 50, 52 d.lgs. 546/1992
Art. 323 c.p.c.
Art. 100, 101, 102 c.p.c.
Art. 36 d.lgs. 546/1992
Con il primo motivo la Soget S.p.A.lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4748/2022 R.G. proposto da: SOGET S.p.A., domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato MONACO DANILO (MNCDNL71L04C632W); -ricorrente- contro SANZI LUIGInonchè COMUNE CORIGLIANO - ROSSANO ; -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 2425/2021 depositata il 05/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. La CTP di Cosenza, con la sentenza n. 4567/02/2020, pronunziando nel giudizio avente ad oggetto l’opposizione da parte del contribuente Luigi Sanzi avverso le ingiunzioni fiscali nn. 266138/2012 e 221416/2013, nonché il preavviso di fermo amministrativo n. 276523/2016, tutti atti di riscossione emessi dalla Soget S.p.A. quale concessionaria per la riscossione del Comune di Corigliano-Rossano (già comune di Rossano) e relativi alla TARSU per gli anni 2011 e 2012, dichiarava cessata la materia del contendere sul preavviso di fermo amministrativo e accoglieva il ricorso del contribuente, annullando le ingiunzioni di suddette.

2. La CTR Calabria, con la sentenza n. 2425/ 1/2021, dava atto che la sentenza impugnata era passata in giudicato, per omessa interposizione di appello, nella parte in cui era stata dichiarato cessata la materia del contendere sul preavviso di fermo, e rilevava l’ inammissibilità del ricorso in appello della Soget S.p.A., per difetto di legittimazione attiva in capo a quest’ultima, atteso che le ingiunzioni annullate erano riconducibili al Comune di Rossano, quale ente impositore.

3. Contro detta sentenza, sulla base di due motivi, propone ricorso per cassazione la Soget S.p.A. che ha depositato successiva memoria.

4. Luigi Sanzi ed il Comune di Corigliano – Rossano sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la Soget S.p.A.lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 50, 52 del d.lgs. n. 546/1992 e 323 c.p.c., nonché degli artt.100, 101 e 102 del c.p.c., attesa l’erronea asserzione circa la mancanza di legittimazione attiva della stessa a proporre appello.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 - 1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nullità della sentenza per vizio motivazionale in ordine alla “laconica affermazione circa la mancanza di legittimazione attiva dell’odierna ricorrente a proporre appello”.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono fondati.

4. Va osservato cha la Soget S.p.A. - concessionaria per la riscossione del Comune di Corigliano-Rossano (già comune di Rossano) - la quale aveva emesso gli atti impugnati ed era stata parte del giudizio di primo grado, era, in quanto tale legittimata ad appellare la sentenza a sé sfavorevole . Semmai, essendo la concessionaria alla riscossione estranea alle questioni inerenti al merito del credito iscritto a ruolo, la CTR avrebbe dovuto chiarire se la stessa era priva dell'interesse a sollevare ed a riproporre in sede di gravame questioni di puro merito della pretesa.

Peraltro, come dedotto dalla società ricorrente, con la sentenza n. 4567/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza aveva accolto il ricorso, statuendo: “Quanto invece alle sottostanti ingiunzioni di pagamento, questo Collegio rileva come le stesse risultino viziate sotto diversi profili di legittimità. In particolare, le doglianze sollevate dal ricorrente circa l’irrituale notifica delle ingiunzioni di pagamento è fondata, considerando che il Concessionario ha prodotto copie incomplete dei referti di notifica, parzialmente chiare e non direttamente riferibili agli atti impugnati”, apparendo evidente l’interesse ad impugnare della Soget S.p.A. 5..

In conclusione,in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, ai fini dell’esame nel merito dell’appello di Soget S.p.A., alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che dovrà anche regolarele spese del presente grado del giudizio. P.Q.M La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della