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Decreto — n. 21939/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 21939/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the lower court's finding of automatic termination under the new procedural framework. OS Trading SRL challenged the decision, arguing that the mere inclusion of the case in the list of extinguished proceedings did not constitute a final resolution of the merits. The court upheld the lower court's ruling, confirming that the statutory mechanism for automatic extinction applies when no formal objection is filed within the prescribed period.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The automatic extinction of a tax proceeding occurs by operation of law upon the transmission of the case list, unless the parties explicitly request a hearing to contest the termination.

Parole chiave

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automatic extinction tax litigation procedural termination list of extinguished cases Corte di Cassazione decreto legge 2022 costs of extinguished proceedings tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11500/2019 R.G. proposto da OS TRADING SRL, rappresentata e difesa dagli avvocatiSPALLINA LORENZO e SOTTOCASA BIANI SERGIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n.1146 /13/2019 depositata il 12/03/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/07/2025 LaPresidente T