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Ordinanza Interlocutoria — n. 21930/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to restore procedural joint representation against tax collection agent due to lack of notification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21930/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission, ordering a remand to restore procedural joint representation. The taxpayer argued the appeal was inadmissible because the tax collection agent, a party in the lower courts, had not been notified of the cassation request. The court held that since the agent contested the notification method in the lower proceedings, the decision could not be opposed to them without integrating the joint representation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: The court established that when a tax collection agent contests the validity of a tax assessment in lower courts, the cassation appeal must be remanded to restore procedural joint representation against the agent.

Parole chiave

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procedural joint representation tax collection agent lack of notification cassation appeal admissibility tax assessment notification indagine per frode iva assoggettamento all'IVA comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 164 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 16813 del 24/07/2014
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Testo completo

uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18150/2022R.G. proposto da FOR.MEDI GRAZIELLA BARBATANO C. S.N.C., in persona del le- gale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Cesario, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC: gae- tanto.cesario@avvocatilocri.legalmail.it; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – Oggetto:litisconsorzio pro- cessuale–cause scindibili – eccezioni proprie dell’atto – agente della riscossione avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Ca- labria,sez. staccata di Reggio Calabria, n. 336 / 7 /20 2 2 , depositata il 23.1.2022e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 maggio 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Cala- bria, sez. staccata di Reggio Calabria, n. 336/7/2022, depositata il 23.1.2022veniva rigettato l’ appell o proposto da For.M e di Graziella Barbatano C. S.n.c. avverso la sentenza della Commissione t ribu- tariaprovinciale di Reggio Calabria n. 575 / 8 /20 1 9 che aveva ad og- getto la cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscos- sioneper un credito, vantato dall’Agenzia delle entrate, IVA relativo alperiodo di imposta 2013 . 2.Disattese le questioni preliminari, n el merito il giudice di appello ritenevadi non doversi discostare dalla sentenza di prime cure, sotto unprimo profilo perché era valid a la notifica tramite pec e l’atto no- tificatoera pervenuto nella sfera di conoscenza della contribuente .

Inoltre,erano equiparate le firme digitali di tipo Cades e Pades ai fini dellasottoscrizione del documento pdf e , comunque , la controversia riguardavauna cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatico ex art. 36 bis del d. P . R . 600/1973, che recava tutte le indicazionirichieste dalla legge ed era conforme al modello ministe- riale, anche quanto al calcolo degli interessi nel loro ammontare, conoscibilecon la normale diligenza né era stato in alcun modo evi- denziatoin modo specifico qualche eventuale errore di calcolo. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione lacontribuente, deducendo tre motiv i , che illustra con memoria ex art.380bis.1. cod. proc. civ., cui replic a l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Consideratoche: 1.In via pregiudiziale alla disamina delle singole censure, dev’essere esaminatal’eccezione di non integrità del litisconsorzio processuale neiconfronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, parte del pro- cesso di appello e che non risulta intimata, ossia destinataria della notificadel ricorso per Cassazione, come eccepito dall’ Agenzia delle Entratenel controricorso.

2. In proposito va considerato che n ella memoria illustrativa parte ricorrente replica sulla eccezione di mancanza di integrità del liti- sconsorzio,la quale però non conduce , come ritiene la contribuente, all’inammissibilitàdel ricorso per cassazione. 3.E’ poi vero che esiste una condivisa giurisprudenza di sezione sulle causescindibili, richiamata anche nella memoria, e che parte contri- buente in una controversia come quella di specie può decidere in lineadi principio di evocare in giudizio solo il titolare del credito, o l’agentedella riscossione o entrambe .

Tuttavia,il Collegio ritiene che, una volta esercitata la scelta in primo gradoe reiterata in appello, si sia costitui to un litisconsorzio proces- sualeche va rispettato anche in sede di legittimità in quanto si pone untema di opponibilità della decisione sull’impugnazione della sen- tenzadi appello alle parti di quel grado di giudizio. Nel caso di specie, nei due gradi di m erito l’agente della riscossione è stata parte del giudizio, mentre non risulta che le sia stato notificato il ricorso per Cassazione.

4. Sotto un ulteriore profilo, nella specie il litisconsorzio non pare meramente processuale riferito a cause scindibili . Va al proposito consideratoche l ’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, ordinanzan. 16813 del 24/07/2014, poi sempre confermata) è co- stantenel ritenere n on configurabile il litisconsorzio necessario tra il soggetto incaricato del servizio di riscossione delle imposte, mero destinatario del pagamento, e l'Agenzia delle entrate, sicché non sussisteobbligo di integrazione del contraddittorio nella fase dell'im- pugnazione, a meno che la sentenza di primo grado sia stata pro- nunciatanei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsor- zionecessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, nonché nel caso del litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei con- frontidi tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legatitra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che sitratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti. 5.Tale si deve ritenere il caso di specie , nel quale assume rilevanza lacircostanza che la ricorrente ha contestato proprio la modalità di notificazionetelematica posta in essere dall’Agenzia delle Entrate Ri- scossione,denunciando il vizio di notifica della cartella di pagamento peraver l’ADER inviato un file in formato PDF privo di firma digitale .

Pertanto,posto che è contestata un’attività propria dell’agente della riscossionein relazione all’atto impugnato alla base del presente pro- cesso,è evidente la necessità di ricostituire il litisconsorzio anche nei confrontidell’agente della riscossione . 6.La controversia va conclusivamente rinviata a nuovo ruolo a l fine diconsentire l’integrazione del litisconsorzio nei termini sopra indi- cati. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna termine di 60 giorni