Cassation court dismisses appeal as lower court correctly declared process extinct per statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a lower court's declaration that the legal proceedings were extinct. The lower court found that the case had been resolved under specific legislative provisions regarding the reduction of litigation times, noting no formal objection was raised. Consequently, the court upheld the extinction of the process and the allocation of costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a legislative provision explicitly declares a process extinct due to time limits without pending objections, the appellate court must uphold the extinction and cannot reinstate the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2409/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro STELLA FILM SRL, rappresentata e difesa dagli avvocatiFERRARA GIUSEPPE e TOMASSINI ANTONIO; Avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6005/ 32/ 2016 depositata il 17/06/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e considerate le risultanze di una pregressa interlocutoria datate 09/07/2025; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 17/07/2025 La Pre