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Decreto — n. 21927/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as tax litigation extinguished by administrative act under 2022 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 21927/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal against a lower court's declaration that the tax litigation was extinguished. The lower court found the case ended because the tax authority submitted a document confirming the regular conclusion of proceedings under Article 1 of Law No. 197 of 2022. Consequently, the court upheld the extinction of the process and assigned costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The Supreme Court rules that a tax litigation is extinguished when the tax authority submits a document confirming the regular conclusion of proceedings under the specified law, thereby precluding further appeals unless the parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction Law 197 2022 administrative act conclusion procedural extinction costs allocation Supreme Court dismissal tax authority document contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6500/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro SARTORI ANTONELLA, rappresentata e difesa dagli avvocatiMARINI GIUSEPPE E ARTICO RICCARDO; Avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. VENETO n. 785/ 05/ 2017 depositata il 14/07/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e considerate le risultanze di una pregressa interlocutoria datate 09/07/2025; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 22/07/2025 La Pre