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Decreto — n. 21917/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of opposition to tax debt declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 21917/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the civil process extinguished because the opposing party failed to oppose the tax authority's declaration of debt extinction. The tax agency argued that the absence of a formal objection under the new procedural law confirmed the debt's termination. Consequently, the judge ruled that the process ended automatically without a substantive trial on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The process is extinguished by operation of law when the debtor fails to file a timely objection to the declaration of debt extinction, thereby waiving the right to a full judicial hearing.

Parole chiave

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process extinguishment tax debt declaration failure to object procedural default automatic termination civil procedure law tax authority rights assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
860/01/2016 depositata il 01/04/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25346/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro UNICREDIT SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ESCALAR GABRIELE avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 860/01/2016 depositata il 01/04/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/07/2025 La Presidente