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Ordinanza — n. 21913/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax audit null due to violation of necessary joinder of partners in partnership company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21913/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first and second-instance tax judgments null and void due to a violation of necessary joinder of parties. The Regional Tax Commission had accepted an appeal by a partnership company while omitting the individual partners from the proceedings, contrary to established case law. Consequently, the case was remitted to the first-instance court for a new trial with the required partners included in the adversarial process.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. n. 546/1992; The unitary nature of the tax assessment for partnership companies and individual partners necessitates a necessary joinder of parties, rendering the judgment null if the court fails to integrate the omitted litisconsorts.

Parole chiave

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necessary joinder of parties partnership company tax audit violation of litisconsortio nullity of tax judgment integration of adversarial process analisi economica aspetti economici caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. n. 546/1992

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16730 del 25/06/2018
546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo » (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza della S.C.
Cass. S.U. n. 14815 del 04/06/2008
è pacifica a partire da Cass. S.U. n. 14815 del 04/06/2008; cfr., a mero titolo esemplificativo Cass.
Cass. n. 27603 del 30/10/2018
14815 del 04/06/2008; cfr., a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass.
Cass. n. 15116 del 11/06/2018
27603 del 30/10/2018; Cass. n. 15116 del 11/06/2018; Cass.
Cass. n. 1472 del 22/01/2018
15116 del 11/06/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass.
Cass. n. 26648 del 10/11/2017
1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass.
Cass. n. 15566 del 27/07/2016
26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass.
Cass. n. 7789 del 20/04/2016
15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass.
Cass. n. 25300 del 28/11/2014
7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr.
Cass. n. 9527 del 11/05/2016
Cass. n. 9527 del 11/05/2016).
Cass. n. 29843 del 13/12/2017
Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass.
Cass. n. 3830 del 18/02/2010
29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Cass.
Cass. n. 3789 del 15/02/2018
3830 del 18/02/2010), atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. n. 3789 del 15/02/2018).
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Testo completo

025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22596/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro MASANIELLO SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadall'avvocato NETANI GAETANO (NTNGTN56D07D708S) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO SEZ.ST. LATINA n. 1036/39/16 depositata il 24/02/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1036/39/16 del 24/02/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Masaniello s.r.l. (di seguito Masaniello) avverso la sentenza n. 160/05/14 della Commissione tributaria provinciale di Latina (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato, tra l’altro, l’antieconomicità della gestione e l’incongruità dell’accertamento rispetto agli studi di settore. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di Masaniello evidenziando che:

a) per l’anno d’imposta in considerazione la società era «esercitata in forma di società in accomandita semplice dalle Sig.re Cesarano Maria Rosaria e Staiano Giovanna, mentre il legale rappresentante [era] il Sig. Cesarano Francesco»;

b) i giudici di primo grado non avevano tenuto conto del fatto che la documentazione richiesta dall’Ufficio era stata prodotta dalla società;

c) l’Ufficio aveva fondato l’accertamento unicamente sugli studi di settore, senza che fossero state riscontrate in concreto «incongruenze gravi, precise e concordanti tra i ricavi dichiarati e quelli automaticamente accertati». 2.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.Masaniello resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, come si evince dalla sentenza impugnata, Masaniello, con riferimento all’anno d’imposta preso in considerazione aveva la forma della società in accomandita semplice, tanto che, come emerge dal controricorso, il maggior reddito accertato nei confronti della società è stato imputato direttamente ai soci. 1.1.Ne consegue che, indipendentemente dal fatto che il bilancio sia stato approvato allorquando la società si era già trasformata in società di capitali, il giudizio doveva svolgersi anche nei confronti dei soci, accomandanti e accomandatari, con conseguente palese violazione del litisconsorzio necessario. 1.2.Invero, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, «l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo » (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza della S.C.

è pacifica a partire da Cass. S.U. n. 14815 del 04/06/2008; cfr., a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass. n. 15116 del 11/06/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016). 1.2.1.La necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto dal collegio nella medesima composizione; in tal caso la riunione può essere disposta anche in sede di legittimità (cfr.

Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. n. 3789 del 15/02/2018). 1.3.Va, dunque, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci. 2.In conclusione, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la nullità dei giudizi di primo e secondo grado per violazione del litisconsorzio necessario, con conseguente rimessione delle parti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, in diversa composizione, per nuovo esame – previa l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi – e per le spese del presente procedimento.

P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio nei confro