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Decreto — n. 21907/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 21907/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings extinct, ruling that the tax authority's inclusion of the case in the automatic termination list satisfied the statutory requirements for dismissal. The lower court found that the absence of a formal denial of the tax assessment meant the process terminated by operation of law. Consequently, the appeal was rejected as the substantive dispute had already been resolved through the administrative mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a tax case is automatically included in the list for extinction of proceedings without a formal denial, the process terminates by operation of law, barring further litigation unless parties request a hearing.

Parole chiave

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automatic extinction of proceedings tax assessment termination civil procedure dismissal administrative list inclusion statutory time limits assistenza amministrativa fiscale internazionale contenzioso tributario arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.326/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro DISARONNO INGREDIENTS SPA, ILLVA SARANNO HOLDING SPA, rappresentate e difese dall’avvocato GIONTELLA MARCO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. L O MBARDIA n. 2023/ 15/ 2021 depositata il 04/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/07/2025 La Presidente