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Ordinanza Interlocutoria — n. 21876/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to null electronic notification failing to meet public registry requirements under Law 53/1994.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21876/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Lido Viareggio di Stefanelli Lucia C. S.a.S. against a tax court decision regarding TARES-TARI waste taxes. The primary procedural defect was the notification of the appeal to the Comune di Gaeta via electronic means to an address not listed in the official public registry required by Law 53/1994. Consequently, the notification was deemed null and void, necessitating a renewal of service within ninety days before the case could proceed.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis comma 1 legge 53/1994; Art. 11 legge 53/1994; Art. 16-ter d.l. 179/2012: Electronic notifications to public authorities are null if the recipient's address is not included in the official public lists, rendering the appeal inadmissible until proper service is effected.

Parole chiave

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electronic notification nullity public registry requirements Law 53/1994 compliance Cassation appeal dismissal procedural defect ruling tassa sui rifiuti tassa ecologica tasse di depurazione acque

Disposizioni normative citate

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Art. 3-bis comma 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53
ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n.
Art. 11 della legge 21 gennaio 1994, n. 53
Art. 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 6155/2025
Cass. nn. 6155/2025, 24878/2022, 13224/2018, 11574/2018); 1.4.
Cass. n. 24878/2022
Cass. n. 13224/2018
Cass. n. 11574/2018
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 10256-2024 R.G. proposto da: LIDO VIAREGGIO DI STEFANELLI LUCIA C. S.A.S.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRO MASCIOCCHI giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro COMUNE DI GAETA, in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza n. 5984/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, depositata il 25/10/2023 ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARIO FRESA, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO. RILEVATO CHE Lido Viareggio di Stefanelli Lucia C. S.a.S. propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello incidentale proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 1020/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina , in parziale accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento emesso dal Comune di Gaeta per la tassazione rifiuti (TARES — TARI), relativa al periodo di imposta 2013— 2017 ; il Comune è rimasto intimato; parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’ art. 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO CHE 1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato al Comune di Gaeta, per via telematica, ad indirizzo PEC, di cui non è indicato, nella relata di notifica, l’inserimento in pubblico elenco; 1.2. ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; in base al successivo art. 11 «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, senon sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica»; l'art. 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, definisce quali sono i pubblici elenchi «ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile»; 1.3. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica che la parte ricorrente non indica, nella relata, come inserito tra quelli risultanti dai pubblici elenchi di cui al citato art. 16-ter, al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994 (cfr.

Cass. nn. 6155/2025, 24878/2022, 13224/2018, 11574/2018); 1.4. è quindi ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata, ciò escludendo che la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. P.Q.M La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione al Comune di Gaeta, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.