Cassation court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Volta SRL against the tax court's decision to declare the litigation extinguished. The lower court ruled that the insertion of the case into an administrative list of extinguished judgments, pursuant to specific provisions of the 2023 decree, legally terminated the proceedings. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the administrative list of extinguished judgments constitutes a definitive termination of the litigation, barring further appeals unless parties request a hearing under specific procedural exceptions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27317/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VOLTA SRL, rappresentata e difesa dagli avvocatiDELLA VALLE EUGENIO e FEDELE STEFANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n.595 /06/2019 depositata il 07/02/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/07/2025 LaPresidente T