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Decreto — n. 21830/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares civil procedure extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 21830/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling on a tax dispute. The case involved the Italian Sea Group challenging an administrative act regarding the extinction of litigation under specific 2023 tax reform measures. The court upheld the automatic termination because the lower court correctly applied the statutory framework that ends proceedings upon the transmission of the list of extinguished judgments.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The procedure is automatically extinguished upon the transmission of the list of extinguished judgments, with costs borne by the party who advanced them, unless parties request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation reform automatic termination civil procedure code administrative tax act contenzioso tributario imposizione di un gruppo di società lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31367/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato CHIANURA GAETANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n.652 /14 /2020 depositata il 27/02/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/07/2025 LaPresidente