Court declares civil process extinguished due to automatic termination under new procedural law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following a decree issued by the Regional Court of Turin. The lower court ruled that the litigation terminated automatically because the case was listed in the official register of extinguished proceedings under the new legislative framework. Consequently, the court dismissed the appeal against this procedural extinction, noting that the parties retain the option to request a hearing if necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is extinguished by operation of law when the case is listed in the register of extinguished proceedings, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.218/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DE AGOSTINI EDITORE SPA, DE AGOSTINI SPA, rappresentate e difese dall’avvocato PICCONE FERRAROTTI PIETRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTEn.1405/03/2018 depositata il 18/09/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 15/07/2025 LaPr