Civil procedure dismissed: tax appeal extinguished by automatic declaration of tax debt extinction under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the automatic declaration of tax debt extinction under the new legislative framework. The lower court ruled that the insertion of the case into the official list of extinguished judgments, pursuant to Article 1 of Law No. 197/2022, confirmed the regular conclusion of the dispute without any pending objections. Consequently, the court dismissed the appeal filed by the taxpayer against the tax authority's decision, noting that the procedural timeline mandated by the new law had already resolved the matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The automatic declaration of tax debt extinction under the new law extinguishes the civil procedure without the need for a specific judicial ruling, unless parties request a hearing under the third paragraph of Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7372/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GENNUSO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocatiBILLECI BARBARA e DI FEDE ANGELO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n.3631 /12/2018 depositata il 06/09/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/07/2025 LaPresidente