Cassation court allows appeal against IMU exemption denial, ruling declaration requirement cannot be waived by administrative knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court allowed the appeal against the Regional Tax Court's rejection of an IMU exemption claim based on the 'merchandise' status of properties. The taxpayer argued that the tax authority's prior knowledge of the buildings' status from public registries satisfied the formal requirement for exemption. The court held that the specific statutory declaration is a mandatory condition for the benefit and cannot be substituted by the administration's independent knowledge of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 504/1992; Art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 504/1992: The specific statutory requirement for a declaration to obtain tax exemptions cannot be waived or substituted by the tax authority's prior knowledge of the exempting conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sulricorso 4633 /20 2 4 propost o da: ROMA CAPITALE (C.F.:02438750586), in persona del Sindaco in carica pro tempore, Roberto Gualtieri, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Rossi (C.F.: RSSDNC65L07C352T ; PEC domenico.rossi04@pec.comune.roma.it), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21; -ricorrente - contro SOCIETA’ ATTIVITA’ IMMOBILIARI SAI a R.L. (C.F. : 06261721002) , con sede in Roma, alla Via Pietro Antonio Crevenna n. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore, Roberto Erbori (C.F.:
RBRRRT66S20H501N) , nato a Roma il 20.11.1966, difesa e rappresentata dall’Avv. Luigi Parenti (C.F.: PRN LGU 61D17 H501R) del Foro di Roma ed elettivamente Avviso accertamento IMU – Immobili - merce – Necessità apposita dichiarazione domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, alla Via Virgilio n. 8 (Fax: 06.3728993 ; Pec: luigiparenti@ordineavvocatiroma.org), giusta procura speciale posta in calce alcontroricorso; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 4956 /2 3 emessa d a l la CTR Lazio in data 29/08/2023e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta; Rilevato che 1. La Attività Immobiliari S.A.I. s.r.l. impugnava un avviso di accertamento per IMU 2013 relativo a 32 immobili, sostenendo che gli stessi erano esenti dal pagamento dell’imposta costituendo immobili-merce.
2. La CTP di Roma rigettava il ricorso, evidenziando che il beneficio invocato non poteva essere riconosciuto in mancanza dell’apposita dichiarazione.
3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR del Lazio accoglieva il gravame, affermando che al contribuente non possono essere richieste informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria e che nel caso di specie l’ente impositore aveva utilizzato le informazioni sul patrimonio immobiliare desumibili dal catasto edilizio urbano della Conservatoria dei registri immobiliari, nonché i dati reperibili presso l’anagrafe tributaria e comunale.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Roma Capitale sulla base di un solo motivo. La Attività Immobiliari S.A.I. s.r.l. ha resistito con controricorso. A fronte della proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato, la ricorrente ha invocato la decisione della causa. In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti ha nno depositato memorieillustrative. Considerato che 1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla contribuente per difetto di specificità e di autosufficienza, atteso che, da un lato, non è revocabile in dubbio che l’unica doglianza dell’ente pubblico si concentra sulla necessità che, al fine di beneficiare dell’esenzione per gli immobili-merce, venga, a pena di decadenza, presentata un’apposita dichiarazione e, dall’altro, la questione sottoposta all’esame di questa Corte è meramente giuridica, con la conseguenza che non risultavanecessario trascrivere documentazione.
2. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 bis del d.l. n. 102 del 2013 e 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR escluso la necessità della presentazione della apposita dichiarazione per poter godere dell’esenzione relativa ai beni merce. 2.1. Il motivo, che si confronta appieno con la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata (rivelandosi, per l’effetto, destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilità, per difetto di specificità, formulata dalla resistente), è fondato.
Preliminarmente, va dato atto della circostanza che la odierna ricorrente ha censurato la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, affermando che Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che ilComune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta. (cfr. pag. 9 del ricorso).
Ciò debitamente premesso, la legge 27 dicembre 2019 n. 160, all’art. 1, comma 751, prevede, fino al 2021, per i cc.dd. «beni merce», che non siano locati, l’applicazione dell’aliquota di base pari allo 0,1 per cento, consentendo ai Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, ed a decorrere dal 1° gennaio 2022, la norma, per i medesimi fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, prevede invece l’esenzione dall'IMU.
La norma sopra citata non specifica se la dichiarazione IMU debba comunque essere presentata «a pena di decadenza» dal beneficio, come invece previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013 («Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma»). Questa Corte ha tuttavia recentemente chiarito, con l’ordinanza n. 5191/2022 (conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 28806 del 2023), sulla scorta di principi che il Collegio condivide, che il summenzionato art. 1, comma 769 della l. n. 160 del 2019 non ha abrogato l’art. 2, comma 5-bis del d.l. n. 102 del 2013, al che consegue che l'esonero dall'IMU per i fabbricati- merce presuppone la presentazione della dichiarazione.
E’ stato posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta, come invece, erroneamente affermato, nella fattispecie in esame, dalla CTR del Lazio. In particolare, si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliundedei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
L'omessa presentazione della dichiarazione comporta, quindi, la non spettanza del beneficio (Cass. n. 21465 del 2020). Sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (cfr. Cass. n. 12852/2021, 32635/2019, 695/2015, 12495/2014; conf. Cass. nn. 1547/2017 in motiv, n. 4333/2016 in motiv.), la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e altresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, è a conoscenza sin dall'origine dell'edificazione dei fabbricati.
Con riguardo, poi, agli effetti della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019, vigente dall’annualità 2020, dianzi illustrata, non può ritenersi applicabile per l'anno di imposta oggetto del giudizio (2013), la nuova disposizione introdotta dalla legge n. 160/2019, in base al principio del «favor rei», trattandosi di principio relativo solo alle sanzioni tributarie (articolo 3 del d.lgs. 472/1997) e che non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli al reo, e trattandosi inoltre di disposizione che ha carattere innovativo e non interpretativo (cfr.
Cass.n. 14530 del 2010). In ogni caso, la Commissione Tributaria Regionale non si è uniformata ai predetti principi laddove ha ritenuto che l’onere, previsto a pena di decadenza dall’esenzione del tributo (in base alla normativa ratione temporisapplicabile), della presentazione della dichiarazione IMU potesse essere surrogato dalla circostanza che l’ente impositore aveva utilizzato le informazioni sul patrimonio immobiliare desumibili dal catasto edilizio urbano della Conservatoria dei registri immobiliari, nonché i dati reperibili presso l’anagrafe tributaria e comunale e, dunque, era a conoscenza aliunde della condizione in cui versavano gli immobili.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, laddove sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che l’intervento chiarificatore di questa Corte sulla questione principale è intervenuto nel 2022, per compensare quelle relative ai gradi di merito. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la controricorrente al rimborso di quelle concernenti il presente giudizio, che liquida in €2.410,00, per compensi ed € 200,00 p