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Ordinanza — n. 21780/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows cassation appeal against tax court's full cost compensation due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21780/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a second-instance tax court order that fully compensated litigation costs. The taxpayer argued the lower court failed to provide adequate reasoning for this decision, violating statutory requirements for cost allocation when there is no reciprocal loss. The court held that the tax court's vague justification was legally insufficient and ordered the compensation reversed.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2, c.p.c.; Art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.: When the law requires a specific justification for cost compensation in the absence of reciprocal loss, a generic reference to the nature of the dispute or a lack of merit constitutes apparent reasoning and violates the principle of reasoned decisions.

Parole chiave

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tax litigation costs apparent reasoning reciprocal loss cost compensation tax court procedure legal reasoning standard litigation expenses contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n.546/1992
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art.
Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado disposto la integrale compensazione delle spese di lite in mancanza dei presupposti di legge.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso, in ordine alla regolazione delle spese processuali con integrale compensazione delle stesse, una motivazione apparente.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022
Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019
altresì Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019).
Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sulricorso 1 8237 /20 2 4 propost o da: TOMA Franco Patrizio Elio (nato a Maglie l’8/7/1958; C.F. : TMOFNC58L08E815P), residente a Maglie , alla V ia A. De Donno n. 17, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale su foglio separato , dall’Avv. Silvestro DE DONNO ( C.F.: DDNSVS74A01 E815F) (pec : dedonno.silvestro@ordavvle.legalmail.it),con studio in Maglie (LE) alla V ia A.De Ferraris n. 100; -ricorrente - contro Comune di Maglie; -intimato – - avverso l a sente nza n. 35 6 /2 4 emessa d a l la CTR Pugl i a in data 30/01/2024e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta; Compensazione spese di lite Fatti di causa 1. La CTR della Puglia accoglieva l’appello proposto da Toma Franco Patrizio Elio avverso la sentenza n. 999/04/2018 pronunciata il 08/02/2028 (con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce aveva rigettato la sua richiesta di annullamento dell’avviso di accertamento ICI n. 7816 relativo all’anno 2011), compensando le spese di lite.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di due motivi. Il Comune di Maglie non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado disposto la integrale compensazione delle spese di lite in mancanza dei presupposti di legge.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso, in ordine alla regolazione delle spese processuali con integrale compensazione delle stesse, una motivazione apparente.

3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022; cfr. altresì Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019).

Pertanto, il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018). Orbene, in presenza di una soccombenza integrale da parte del Comune di Maglie, non si giustifica in alcun modo la scarna motivazione resa dalla CTR per giustificare la compensazione (tra l’altro, per intero) delle spese del giudizio ( Appare equo compensare le spese tra le parti ).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di liquidare, in favore del contribuente, per le spese relative al secondo grado, l’importo di euro 568,00 (determinato secondo i valori medi), oltre accessori di legge. L e spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in favore della contribuente le spese del secondo grado di giudizio nella misura di € 568,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; condanna l’intimata al rimborso delle spese concernenti il presente giudizio, che liquida in € 536,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap. Cosìdeciso in Roma