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Ordinanza — n. 21767/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on litigation costs due to failure to liquidate specific trial phases as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21767/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the Second Instance Court's judgment regarding litigation costs. The taxpayer argued that the appellate judges arbitrarily omitted specific trial phases (introductory and decisional) from the cost calculation despite a detailed expense note being submitted. The court ruled that judges must explicitly justify any reduction or omission of claimed costs and cannot arbitrarily exclude standard trial phases without reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 15 d.lgs. 546/1992; When a party submits a detailed expense note, the judge must provide specific reasons for any reduction or exclusion of claimed costs and cannot arbitrarily omit standard trial phases from the liquidation.

Parole chiave

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litigation costs expense note judicial motivation trial phases cassation appeal tax dispute arbitrary omission esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first paragraph, no. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 15 of D.Lgs. 546/1992
3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs.
Art. 75 of the transitional provisions of the c.p.c.
546/1992, dell’art. 75 disp.
Decree of the Ministry of Justice of 5 April 2014, no. 55
Decree of the Ministry of Justice of 13 August 2022, no. 147
art. 15 d.lgs. 546/1992
3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, dell’art.
art. 75 disp. att. c.p
546/1992, dell’art. 75 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 27/07/2023, n. 22762
Cass. Sez. 6, 20/02/2023, n. 5289
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9779/2024 R.G. proposto da: GUIDA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PINETA SACCHETTI N. 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA (FNTGLC76T06H501U) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO,n. 2096/2024 depositata i l 02/04/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1.

La CGT-2 del Lazio, con sentenza n. 2096/2024 depositata in data 2.4.2024, in riforma della sentenza di primo grado che aveva disposto la compensazione delle spese di lite, pur a fronte dell’accoglimento del ricorso di parte contribuente, condannava AdER alla rifusione in favore della parte contribuente delle spese di lite del primo grado, liquidate in € 900,00 nonché alla rifusione delle spese di lite del grado d’appello, liquidate in € 550,00, entrambe le somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Antonio Guida sulla base di due motivi.

3. AdER è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, dell’art. 75 disp. att. c.p.c. nonché dell’ art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del ministero della giustizia e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate nella parte in cui, senza, peraltro, articolare alcuna motivazione al riguardo, pur applicando il principio di soccombenza, i giudici di appello avevano omesso di liquidare, per il primo grado di giudizio, la fase introduttiva, e, per il secondo grado di giudizio, la fase introduttiva e la fase decisionale, ancorché, con il deposito della nota spese, detta liquidazione fosse stata espressamente richiesta.

Ed ancora, nella parte in cui, quanto alle fasi di giudizio liquidate, aveva violato, senza articolare alcuna motivazione a sostegno, la nota spese depositata dalla parte poi risultata vittoriosa (sia con riferimento alla domanda di liquidazione dei compensi di primo che di secondo grado) discostandosi, per l’effetto, in modo apprezzabile dai valori medi dei parametri di riferimento.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del ministero della giustizia come modificato dal d.m. 37/2018 e dal d.m. 147/2022 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. rilevando la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui, nel condannare AdER al pagamento delle spese di lite con riferimento al primo grado di giudizio per la sola fase di studio, di trattazione e decisionale, e con riferimento al secondo grado di giudizio, per la sola fase di studio e di trattazione, aveva omesso espressamente di liquidare, per il primo grado di giudizio, la fase introduttiva, e per il secondo grado di giudizio, la fase introduttiva e decisionale, ha violato l’art. 4, comma 5 del dm 55/14, come aggiornato dal dm 37/2018 e dal dm 147/2022.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono fondati. 3.1. Va premesso che i giudici di appello hanno così motivato: “[…] tali spese, tenuto conto della natura estremamente semplice delle questioni trattate, della scarsa entità de valore della causa e dell’assenza di documentazione di spese, vengono liquidate, tenuto conto dei parametri e delle tabelle di cui al d.m. 10 marzo 2014, n.55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147), come segue: per la fase di studio € 290,00 per la fase istruzione/trattazione € 150,00 per la fase decisoria € 460,00 totale € 900,00.. all’accoglimento dell’appello consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna dell’agenzia delle entrate – riscossione anche al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che, tenuto conto della mancata costituzione dell’appellata e della mancata comparizione delle parti all’odierna udienza, vengono liquidate come segue: per la fase di studio €325,00 per la fase istruzione/trattazione €225,00 totale €550,00 …”.

4. Osserva questo Collegio che come correttamente contestato da parte ricorrente i giudici erroneamente non hanno tenuto conto della nota spese in atti ed hanno omesso, comunque, arbitrariamente la liquidazione di voci dovute come lamentato. 4.1. Occorre ribadire che in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione. (Cass.

Sez. 2, 27/07/2023, n. 22762, Rv. 668570 -01). 4.2. Sotto altro profilo la sentenza impugnata appare erronea nella parte in cuila CTR ha omesso, senza alcuna ragione, di liquidare le spese richieste per ciascuna delle singole fasi dei vari gradi di giudizio: in particolare nella liquidazione operata per il primo grado ha escluso, del tutto immotivatamente, la fase introduttiva (che è propria di ogni giudizio instaurato) ed in quella di secondo grado ha escluso, in modo parimenti immotivato, la liquidazione delle spese sia per la fase introduttiva che per fase decisionale, con la precisazione che la liquidazione di tale fase ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio (vedi Cass.

Sez. 6, 20/02/2023, n. 5289, Rv. 667062 -01).

5. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazioche, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.