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Ordinanza — n. 21765/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment dismissal, ruling that the five-year limitation period was suspended during the pandemic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21765/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's dismissal of the appeal against a tax assessment, ordering a remand for retrial. The appellant argued that the five-year limitation period had expired, while the lower court incorrectly applied the statute of limitations. The court held that the pandemic emergency measures suspended the limitation period, rendering the delivery of the notice timely.

Regesto Legislator

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Art. 67, comma 1 e 4 del D.L. n. 18/2020; Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973: The suspension of limitation periods and statutes of limitations for tax collection activities during the pandemic emergency applies to all tax authorities, including local entities, thereby extending the deadline for the expiration of the limitation period.

Parole chiave

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statute of limitations tax collection pandemic suspension limitation period tax assessment Cassation Court remand for retrial tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 67, comma 1 e 4 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020
2935 e 2948 c.c., dell’art. 67, comma 1 e 4 del D.L.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
Art. 1, comma 161 della legge n. 296 del 2006
296 del 2006, art. 1, comma 161, degli artt.
Art. 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Con un unico motivo parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, 15/01/2025, n. 960
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6859/2024 R.G. proposto da: SO.G.E.T. S.p.A.domiciliata ex lege in Piazza Cavour presso la Cancelleria della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocatoMONACO DANILO (MNCDNL71L04C632W) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro CESI.FAR. s.r.l.; -intimata- avverso SENTENZA di Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA, n.5012/2023 depositata i l 06/09/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025dal Consigliere FABIO DI PISA.

FATTI DI CAUSA 1. La CGT-2 della Campania con la sentenza n. 5012/14/2023 rigettava l’appello proposto dalla Soget S.p.A., in qualità di concessionario della riscossione del comune di Castellammare di Stabia, confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’ IMU dovuta per il 2015, in ragione della intervenuta maturazione del termine decadenziale. I giudici di appello osservavano che le censure erano da ritenere infondate in quanto risultava pacifico che l’atto era stato consegnato all’ufficio postale in data 25.03.2021, ma era pervenuto nella sfera di conoscibilità della società contribuente, attraverso l’immissione dell’avviso di deposito nella cassetta postale, in data 30.03.2021 e, quindi, oltre il termine quinquennale così come prorogato, fino al 26.03.2021, dall'art. 67, commi 1 e 4, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020.

2. La Soget S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato con successiva memoria.

3. La CESI.FAR.s.r.l. è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3. c.p.c. violazione e falsa applicazione della legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, degli artt. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e 149 c.p.c., della legge n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, degli artt. 2935 e 2948 c.c., dell’art. 67, comma 1 e 4 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, in quanto la CGT Campania aveva erroneamente ritenuta “prescritta” l’IMU per l’anno 2015, mentre nella vicenda di specie trattavasi di ipotesi di decadenza per la quale vale il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione e, nel caso di specie, l’avviso di accertamento impugnato era stato consegnato per la notifica in data 25 marzo 2021, quindi entro il 26 marzo 2021 (termine scaturito dalla legislazione emergenziale Covid-19).

2. Il ricorso è fondato. 2.1. Va richiamato il principio per cui in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria,e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta a pena di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempreapplicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. (Cass. Sez. U., 17/12/2021, n. 40543, Rv. 663252 -01). 2.2. Occorre, poi, ricordare cheil d.l. n. 18 del 2020, art. 67, c. 1, conv. in l. n. 27 del 2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei «termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori», ed ha espressamente previsto che «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159» (c. 4); disposizione quest’ultima che, a sua volta, prevede che «Le disposizioniin materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (art. 12, c. 1, cit.). 2.3.

Ed, ancora, ai sensi dell’art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; e detta sospensione, -che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, - si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione; detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine. 2.4.

Questa Corte ha, di recente, precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non soloalle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid). (Cass.

Sez. 1, 15/01/2025, n. 960, Rv. 673835 -01).

3. Orbene nella fattispecie il termine decadenziale veniva a perfezionarsi in data 26 marzo 2021 sicchè la spedizione del 25 marzo 2021, sulla scorta dei cennati principi, eratempestiva.

4. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ai fini di un nuovo esame della controversia - ed anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità - alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di leg