Cassation court remands case to new hearing pending Supreme Court decision on internal res judicata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to a new hearing pending a decision from the Supreme Court on internal res judicata. The appellant challenged the lower court's lump-sum legal fee calculation and the incident appeal's reform of the first-instance judgment without a specific request. The court deferred the ruling because the existence of internal res judicata regarding the merits depends on a pending question of admissibility currently under review by the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973: When the merits of a claim are settled by acquiescence but the dispute continues over costs, the court must wait for the Supreme Court's ruling on internal res judicata before deciding admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. RG. 3609-2024proposto da: ARLEO LUIGI SALVATORE, rappresentat o e difes o dall’Avvocato GIANLUCA FONTANELLAgiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso lasentenza n. 4669/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO,depositata l’1 / 8 /2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/7/2025dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Luigi Salvatore Arleo propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respintol’appello principale del contribuente, relativo alla liquidazione delle spese di lite, ed accolto l’appello incidentale della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Romaavverso la sentenza n. con cui era stato accolto il ricorso avverso estrattidi ruolo e relative cartelle esattoriali; la Camera di Commercio,Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1. con il primomotivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della Giustizia come modificato dal dm 37/2018 –dm 147/2022 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, per avere i Giudici d’appello «operato una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva dei compensi del singolo grado di giudizio, e non ... distinta per fasi» ed «operato, comunque, una liquidazione, nel suo importo complessivo, in misura ... inferiore ai parametri medi, ed anche minimi ... previsti nella tabella 1 - 2 allegata al DM 55/2014 senza ... motivare le ragioni di tale riduzione»; 1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla pronuncia di riforma della sentenza di primo grado in assenza di domanda proposta in tal senso da parte della Camera di Commercio , Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma; 1.3. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell’impugnazione di cartelle esattoriali , invalidamente notificatee conosciute dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo , èstata impugnata in appello soltanto per la statuizione sulle spese ; 1.4. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 —in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; 1.5. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio; 1.6. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, de