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Ordinanza Interlocutoria — n. 21755/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to null electronic notification failing to meet public registry requirements under Law 53/1994.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21755/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Miele Movie S.r.L. against a tax court decision because the electronic notification to Roma Capitale failed to comply with statutory requirements. The appellant attempted service via a PEC address not listed in the official public registry required by Law 53/1994. Consequently, the court declared the notification null and void, ordering a new service within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis comma 1 della legge 53/1994; Art. 11 della legge 53/1994: Electronic notifications are null if the recipient's address is not included in the official public registry, rendering the service ineffective and requiring renewal.

Parole chiave

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electronic notification nullity public registry requirements Law 53/1994 compliance PEC address validity tax appeal procedure notificazione elettronica notificazione postale irregolare notifica per raccomandata

Disposizioni normative citate

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Art. 3-bis comma 1 della legge 21 gennaio 1994 n. 53
ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n.
Art. 11 della legge 21 gennaio 1994 n. 53
Art. 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6155/2025
Cass. n. 24878/2022
Cass. n. 13224/2018
Cass. n. 11574/2018
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 3762-2024proposto da: MIELE MOVIE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato VITTORIO LARGAJOLLI giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore -intimata- avverso lasentenza n. 4445/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO,depositata il 18.07.2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/7/2025dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l'appello di Miele Movie S.r.L. avverso la pronuncia n. 996/2019 della Commissione tributaria provincialedi Latina, con cui era stato respinto il ricorso avverso avvisidi accertamento TARI 2016 emesso da Roma Capitale; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Miele Movie S.r.L.propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motiv o ;

Roma Capitale è rimastaintimata CONSIDERATO CHE 1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato a Roma Capitale, per via telematica, ad indirizzo PEC, di cui non è indicato, nella relata di notifica,l’inserimento in pubblico elenco; 1.2. ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; in base al successivo art. 11 «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica»; l'art. 16-terdel d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, definisce quali sono i pubblici elenchi «ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile»; 1.3. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica che la parte ricorrente non indica, nella relata, come inserito tra quelli risultanti dai pubblici elenchi di cui al citato art. 16-ter, al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 (cfr.

Cass. nn. 6155/2025, 24878/2022, 13224/2018, 11574/2018); 1.4. è quindi ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della part e rimast a intimat a , ciò escludendo che la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. P.Q.M La Corte disponeil rinnovo della notifica del ricorso per cassazione a Roma Capitale, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessantadalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione