Cassation court allows appeal against tax commission for invalidly rejecting a special power of attorney deposited in the same digital envelope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Angelo Trapanese's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his cassation appeal. Trapanese argued the Regional Commission incorrectly invalidated a special power of attorney because it lacked specific procedural references, despite being deposited in the same digital envelope as the appeal. The court ruled that a digitally submitted, autographed and digitally authenticated paper power of attorney, included in the same digital envelope, constitutes a valid special power of attorney under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 7 d.lgs. 546/1992; Art. 83 comma 3 c.p.c.: A digitally submitted, autographed and digitally authenticated special power of attorney deposited in the same digital envelope as the appeal constitutes a valid special power of attorney attached to the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 7920-2022proposto da: TRAPANESE ANGELO, rappresentat o e difes o da ll’Avvocato GIOVANNI CAIAZZOgiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIO ANDREOTTOLA e BARBARA ACCATTATIS CHALONS D'ORANGES -controricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata - avverso la sentenz a n. 6902/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA,depositata il 2 8 / 9 /202 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/7/2025dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA LaCommissione t ributaria r egionale del la Campania , con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello di Angelo Trapanese avverso la pronuncia n. 8906/2020della Commissione tributaria provincialedi Napoli, con cui era stato dichiarato inammissibileil ricorso avverso i ntimazione di pagamento, nonché presupposte cartelle di pagamento,relative a TARSU annualità 2005-2011a favore del Comune di Napoli.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Angelo Trapanese propone ricorso per cassazione, affidato a due motiv i ed illustrati da memoria. Il Comune di Napoliresiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 12, comma 7, del d.lgs. 546/1992 e dell ’ art. 83, comma 3, c.p.c. per avere la Commissione t ributaria r egionale erroneamente ritenuto invalida la procura alle liti relativa al primo grado di giudizio , in quanto priva di riferimenti specifici al procedimento, nonostante fosse stata depositata nella stessa busta telematica del ricorso, rispettando le disposizioni del processo telematico. 1.2.
Con il secondo motivo ilricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 12, comma 10, d.lgs. 546/1992 e 182 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di assegnare al contribuente un termine per la regolarizzazione della procuraalle liti e senza tenere conto della nuova procura speciale depositata per il gravame, che avrebbe sanato ogni eventuale vizio del mandato originario. 2.1. Va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo motivo. 2.2. Le Sezioni U nite di questa Corte di recente hanno enunciato il seguente principio di diritto: in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici –al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella «busta telematica» con la quale l’atto è depositato –di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione (così Cass., Sez.
Un., n. 2077/2024). 2.3. Tale principio, sebbene riferito specificamente al processo civile, ben può applicarsi anche all’ipotesi che qui interessa di deposito telematico del ricorso introduttivo nel giudizio tributario ai sensi dell’articolo12 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. 2.4. Anche in tal caso, infatti, perché una procura alle liti all’origine analogica, vale a dire, redatta su supporto cartaceo, ma con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale del difensore (come nella specie), possa essere reputata in calce al ricorso, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c.,richiamato dall’art. 12 d.lgs. n. 546/1992 cit., essa dev’essere presente, già ovviamente digitalizzata nelle debite forme previste, insieme al ricorso cui si riferisce nella medesima « busta telematica»con la quale l’atto è depositato. 2.5.Difettando queste strette condizioni, una tale procura ad litem , pur in sé conforme ai requisiti «telematici»previsti dall’apposita normativa regolamentare, non può ritenersi che acceda al ricorso come se fosse in calce ad esso. 2.6.
Nel caso in esame, emerge dalla stessa sentenza impugnata che la procura speciale alle liti ed il ricorso introduttivo erano stati depositati come documento informatico sottoscritto digitalmente nella medesima busta telematica. 2.7. La procura alle liti rilasciata dal ricorrente su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa autenticata dal difensore e, quindi, depositata in modalità telematica (oltre che in tale modalità notificata) unitamente al ricorso introduttivorisulta, dunque, una valida procura speciale apposta in calce al ricorso stesso, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c.
3. La Commissione tributaria regionale non ha pertantocorrettamente applicato i principi di diritto dianzi illustrati, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , con assorbimento del secondo motivo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campaniain diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera