Court allows appeal against tax court fee award, ruling minimums are mandatory not just guidelines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the taxpayer's appeal, quashing the second-instance judgment that awarded legal fees below the statutory minimums. The taxpayer argued that minimum fee standards are mandatory, whereas the lower court treated them as flexible guidelines based on case complexity. The Court rejected this distinction, holding that the minimums are inderogable and the lower court erred by awarding a reduced sum without specific justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 D.M. 55/2014; Art. 15 D.Lgs. 546/1992: The minimum fee standards established by the Ministry of Justice are mandatory and cannot be disregarded by the judge, who must award at least the minimum amount unless specific statutory exceptions apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11310/2023 R.G. proposto da PROIETTI LAURA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA (FNTGLC76T06H501U) che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata- avverso SENTENZA della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del LAZIO, n.277/2023 depositata i l 20/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 10766/2020 depositata in data 17.12.2020 accoglieva integralmente il ricorso della contribuente Laura Proietti e liquidava le spese in € 950,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CAP ed accessori di legge con distrazione a favore dell'antistatario Avv. Gianluca Fontanella.
2. A seguito dell’appello della contribuente relativamente al capo riguardante le spese liquidate in misura inferiore ai mini tariffari la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello precisando che: “Con riferimento alla questione controversa, va rilevato che, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, successiva al DM n.55 del 2014, la Cassazione ha affermato che "non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale.
Pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione.” (Cassazione, Sezione VI, ord n.23826/2022; in senso analogo, Cassazione Sezione III, ord. n.7349/2022).
Nella fattispecie in esame, il giudice ha liquidato competenze e onorari nella misura di euro 950,00, oltre accessori di legge; detta misura è sì inferiore ai valori minimi risultanti dalla tariffa (€ 496,00 + € 283,50 + € 709,00 + € 247,00=1.735,50) ma la riduzione rispetto ai minimi tariffari trova la sua giustificazione nella ridotta attività processuale (una udienza), nella circostanza che ilprofessionista non abbia dovuto esaminare particolari situazioni di fatto o di diritto, nel rigetto del primo motivo di gravame (mancata notifica della cartella esattoriale) e, infine, nell’accoglimento del ricorso sulla base di una eccezione preliminare (prescrizione).
Rilevato, inoltre, che è rispettato il disposto dell'art.2233, comma 2, c.c., l’appello è respinto. Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della tenuità del valore della presente controversia (euro 950,00) e della circostanza che l’amministrazione si è difesa a mezzo di funzionari, sono liquidate nella misura complessiva di euro 180,00”.
3. Avverso detta sentenza popone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo la contribuente.
4. L’Agenzia delle Entrate è rimasto intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 4 Decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992, lamentando che i giudici di appello non avevano considerato che, alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, non è consentito al giudice di liquidare le spese al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
2. Il ricorso è fondato sulla scorta del condiviso principio secondo cui tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri dicui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile. (vedi, da ultimo, Cass. Sez. 2, 13/04/2023, n. 9815).
4. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata affinché, in sede di rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, si provveda ad una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio(ivi comprese quelle dell’odierno giudizio di legittimità) nel rispetto dei parametri minimi inderogabili. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di