Cassation court annuls tax tribunal decision for invalid service of appeal due to lack of recipient signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Regional Tax Tribunal's decision which had confirmed the inadmissibility of the appellant's appeal. The appellant argued that the appeal was validly served by direct delivery to an employee, evidenced by a protocol stamp and signature, whereas the lower court incorrectly assumed the entity was absent. The court ruled that the specific procedural requirements for valid service were met, establishing a fundamental defect in the lower court's proceedings that necessitated a remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 comma 3 D.Lgs 546/1992; Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: The service of a tax appeal is valid if delivered to an employee with a protocol stamp and signature, even without a separate receipt, rendering a judgment based on non-constituted parties voidable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27140/2022 R.G. proposto da LA ROSA FERNANDO, con l’ avvocato FRONTINO LUCA (FRNLCU74C19F335G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ATO ME-1 SPA IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede di MESSINA,n. 3245/2022 depositata i l 13/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Al contribuente, odierno ricorrente, è stata notificata la richiesta di pagamento n. 176685 del 14/11/2014 con la quale si ingiungevail pagamento di euro 1.580,51 relativo a fatture TIA per gli anni 2009 e 2010, recantin. 2010025068 del 26.03.2010 di €.410,00, n.2010111598 del 14/10/2010 di €.737,00 e n.2009113544 del 30/11/2009 di €.428,00, che il ricorrente assume non essergli mai state trasmesse o consegnate prima.
2. Ha indi presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, la quale, nella contumacia della resistente intimata, ha dichiarato il ricorso inammissibile , senza condanna alle spese,per non aver il ricorrente fornito la prova di aver notificato il ricorso all’ATO Me 1, non costituita in giudizio.
3. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo sede distaccata di Messina, la quale ha confermato la sentenza di appelloe condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 1000,00.
4. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 3 motivi.
5. L’intimata non ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione art. 36 co. 2 nn. 2, 3 e 4 d.p.r. 546/92 e art. 132 co. 2 n. 2 in relazione all’art.360 co. 1 n.4 c.p.c., per avere la C.T.R. riportato l’avvenuta costituzione dell’appellata con richiesta di rigetto dell’appello senza che ciò corrispondesseal vero, essendo l’appellata rimasta contumace.
2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione art. 20 D.Lgs 546/1990 in relazione ai commi 2 e 3 dell’art. 16, violazione artt. 115, 116 c.p.c.e art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c.; la violazione art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., ed in subordine in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3cpc. 2.1. Contrariamente a quanto affermato dalla CTP e confermato dalla CTR, il ricorso originario sarebbe stato regolarmente notificato all'ATO ME-1 S.P.A. mediante consegna diretta ad un funzionario dell'Ente, come previsto dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 546/1992: a riprova di ciò, viene indicata la presenza del timbro di entrata al protocollo dell'ATO ME-1 datato 19/2/2015 e la registrazione al numero protocollo 841, con relativa sottoscrizione, apposti sull'originale del ricorso.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art.91 c.p.c. e dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., nonché la violazione dell’art. 15 comma 2-ter D.Lgs 546/1992 in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., ed in via subordinata per violazione artt. 1-11 D.M. 55/2014 in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 e 4cpc. 3.1. La decisione si baserebbe su un presupposto errato, ovvero l'avvenuta costituzione in giudizio dell'ATO ME-1 S.P.A. in liquidazione, che invece era rimasta contumace. Ne deriverebbe la violazione dell'articolo 15 comma 2-ter del D.Lgs 546/1992, che specifica quali spesepossono essere liquidate: poiché l'appellato non si è costituito, non ha sostenuto onorari e diritti del difensore, spese generali, contributo previdenziale e contributo unificato, rendendo illegittima la condanna. In via subordinata, ha contestato l'eccessività della liquidazione delle spese (€ 1.000,00 oltre accessori) in favore di una parte non costituita e per una causa di valore (€ 1.580,51).
4. Il secondo motivo è fondatoed assorbente. Stante la priorità logica va trattato per primo. 4.1. L’art. 16 c. 3 d.lgs. 546/1992,nella formulazione in vigore ratione temporis, dispone che:“3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandatacon avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilasciaricevuta sulla copia”. 4.2.
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il deposito della notifica evidenzia la consegna all’impiegato , come attestata dal timbro, dalla data e della firma apposta in occasione del ritiro. 4.3. La giurisprudenza, del resto, si è già espressa sulla questione, affermando che: La notificazione del ricorso introduttivo o dell'appello nel processo tributario -effettuata "all'ufficio del Ministero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", ai sensi del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 all'art. 16, comma 3, dello stesso d.lgs. - è valida se, sulla copia dell'atto depositato privo della dichiarazione di ricevuta, la sottoscrizione dell'impiegato addetto è accompagnata dall'apposizione del timbro dell'ufficio ricevente con l'indicazione della data di consegna, essendo sufficiente tale adempimento a garantirne il rituale ricevimento da parte del destinatario (Cass. 11/06/2024, n. 16223(Rv. 671313 - 01)). 4.4.
Se ne deve quindi concludere per la validità della notifica effettuata e la sussistenza del vizio lamentato, che ha precluso al ricorrente la difesa sin dal giudizio di prime cure. Vertendosi di vizio incidente sull’integrità del contraddittorio, sussistono i presupposti, pur eccezionali e tassativi, della regressione del processo al primo grado. 4.5. Il motivo merita quindi accoglimento. 4.6. Gli altri motivi risultano conseguentemente assorbiti.
5. In conclusione, alla luce dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ex art. 383 c. 3 c.p.c., che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; annullala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina,ai sensi dell’art. 383 c. 3 c.