Court allows taxpayer's appeal, quashing lower court's arbitrary fee compensation due to lack of specific justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed Maria Concetta Doninelli's appeal against the Liguria Tax Court's decision to partially compensate litigation costs. The lower court had justified this compensation solely by citing the 'nature of the controversy' without specific factual grounds. The Court ruled that such generic reasoning violates procedural requirements for fee compensation, ordering the lower court to recalculate fees based on standard tariffs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; In proceedings where neither party is wholly unsuccessful, the judge must explicitly state the specific justifications for compensating litigation costs, rejecting generic formulas like 'nature of the controversy' that fail to provide necessary control.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sulricorso 12518 /20 2 4 propost o da: DONINELLI MARIA CONCETTA (C.F.:DNNMCN63A62H501Q), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Gino Funaioli 51/54, presso lo studio dell’Avv. Franco Muratori (C.F.:MRTFNC66P18H501K), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso, su foglio separato (indirizzo di posta elettronica certificata: francomuratori@ordineavvocatiroma.org); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata – - avverso l a sente nza n. 76 6 /2 3 emessa d a l la CTR Liguri a in data 27/11/2023e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta; Compensazione spese di lite Rilevato che 1. Maria Concetta Doninelli impugnava la sentenza n. 162/2020 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale Imperia, pur accogliendo il ricorso da essa proposto avverso alcune cartelle di pagamento, aveva liquidato le spese di giudizio quantificandoleal di sotto della tabella professionale, in violazione del d.m. 55/2014.
2. La CTR della Liguria accoglieva per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, quantificava le spese di causa da rifondere alla ricorrente in 1.747,00 euro, oltre diritti ed accessori di legge, compensando le spese del secondo grado in ragione del”la natura della controversia dedotta in appello”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Maria Concetta Doninelli sulla base di un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR compensato le spese relative al grado d’appello senza alcuna plausibile giustificazione. 1.1. Il motivo è fondato. In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, anche i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018).
In particolare, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017). 1.2.
Ne deriva che erroneamente la CTR ha compensato le spese del secondo grado di giudizio. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di riconoscere alla ricorrente i valori medi tariffari rapportati al valore della controversia, correttamente quantificati dalla contribuente nella misura di € 2.404,00, oltre €. 120,00 per spese essenti ed accessori di legge. Invero, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; conf.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021). Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in favore della contribuente le spese del secondo grado di giudizio nella misura di € 2.404,00, oltre €. 120,00 per spese essenti ed accessori di legge; condanna l’intimata al rimborso delle spese concernenti il presente giudizio, che liquida in € 1.486,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap, con attribuzione in favore del difensore antistatario Avv.
Franco Muratori. Cosìdeci