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Ordinanza — n. 21715/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming apparent nullity due to insufficient reasoning in tax tribunal decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21715/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected a cassation appeal filed by Soget S.p.A. against a tax tribunal ruling regarding TARI 2015. The appellant argued the lower court's decision was null due to apparent contradictions and a failure to explicitly detail the reasoning behind its judgment. The court found the lower court's explanation sufficient as it logically connected the taxpayer's documentation and prior analogous rulings to the grant of exemption.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 36 D.lgs. 546/1992: A defect of apparent nullity for insufficient reasoning exists only when the court omits the elements of conviction or fails to provide a logical and juridical analysis, making the reasoning impossible to control.

Parole chiave

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apparent nullity insufficient reasoning tax tribunal TARI exemption cassation appeal guerra sul mare legittimazione a contestare licenza sorveglianza marittima

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 36 D.lgs. 546/1992
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15883 del 2017
1.3.Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017 ;
Cass. n. 9105 del 2017
Cass. n. 9105 del 2017 ; Cass.
Cass. Sez. Unite n. 22232 del 2016
Cass. n. 9113 del 2012
22232del 2016; Cass. n. 9113 del 2012 ; Cass.
Cass. n. 16736 del 2007
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 17459-2023proposto da: SO.G.E.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’Avvocato DANILO MONACO giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro CANTIERE NAVALE MARINA DI STABIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del Sindaco pro tempore -intimati - avverso lasentenza n. 640 / 2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della CAMPANIA,depositata il 18/1/2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/7/2025dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA LaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello di Cantiere Navale Marina d i Stabia S.p.A. avverso la pronuncia n. 5836/2021 della Commissione tributaria provinciale di Napoli , con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di accertamento TARI 2015emesso da Soget S.p.A. a favore del Comune di Castellamare di Stabia.

Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Soget S.p.A. propon e ricorso per cassazione, affidato ad unico motiv o ed illustratoda memoria. La contribuente ed il Comune sonorimasti intimat i . RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., n ullità della sentenza per motivazione «apparente, con affermazioni tra loro inconciliabili, e/o perplessa e/o incomprensibile» con violazione degli artt. 36 del D.lgs. n. 546/1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.per essersi limitata la Commissione t ributaria r egionale a « riportare quanto dedotto dal contribuente» senza indicare gli elementi sui quali aveva fondato la propria decisione. 1.2.La doglianza va disattesa. 1.3.Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883 del 2017 ;

Cass. n. 9105 del 2017 ; Cass. S ez. U nite n. 22232del 2016; Cass. n. 9113 del 2012 ; Cass. n. 16736 del 2007 ), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 1.4. L a motivazione della corte territoriale garantisce il minimo costituzionale imposto per l’esternazione delle argomentazioni a sostegno del decisum , atteso che la sentenza impugnata ritiene fondata l’impugnazione dell’atto impositivo inerente TARI 2015 sulla scorta delle seguenti affermazioni: la documentazione esibita dimostrava che la contribuente aveva tempestivamente assolto all'onere circa la necessità che l'ente impositore venga posto pregiudizialmente in grado di organizzare a fini di bilancio l'attivitàdi smaltimento dei rifiuti, tenendo eventualmente conto della pregiudiziale conoscenza delle eventuali esenzioni o riduzioni di imposta, conseguenti ai dati forniti dal soggett o esercente l'attività imprenditoriale produttiva dei rifiuti stessi; l’attività di smaltimento dei rifiuti, affidata ad impresa specializzata, per le aree produttive di rifiuti speciali, era stata dimostrata con « esauriente documentazione», depositando «il MUD relativo all'anno in questione e copia delle fatture ricevute dalla ...(impresa)... specializzata nonché relazione tecnica, documentazione che non risulta ...(va)... oggetto di alcuna contestazione da parte dell'ente impositoresotto il profilo della non completa, piena ed integrale aderenza della raccolta affidata alla ...(impresa)... specializzata alla entità e natura dei rifiuti prodotti»; non spettava al contribuente fornire «la prova negativa circa la assenza di elementi che contrastino la tesi della esaustività di presupposti positivi della esenzione, dedotti dalle medesime caratteristiche non contraddette dall’attivitàespletata nelle aree in questione, laddove l'ente impositore non adduca circostanze che inducano a smentirne la esaustività »; anche se prive di efficacia di giudicato esterno, le pronunce relative a precedenti annualità d’imposta, con cui era stato « riconosciuto, a favore della contribuente, il diritto alle esenzioni dalla imposta in considerazione di allegazioni circa le aree interessate dalla produzione di rifiuti speciali ovveroimmuni dalla produzione di ogni tipologia di rifiuti, analoghe a quelle prodotte nell'attuale giudizio», stante la «corrispondenza dei dati relativi alle annualità oggetto delle precedenti decisioni ...alle indicazioni circa le aree interessate dalle attuali pretese esenzioni contribui...(va)... ad integrare un ulteriore elemento di sostegno alla tesi dell'adempimento da parte della contribuentedell'onere a suo carico sotto il duplice profilo :da un lato, per il rilievo che non ...(erastata)..., da parte dell'ente, contestata una sopravvenuta mutazione della natura e delle dimensioni dell'attività produttiva della società imprenditrice e, dall'altro lato, per la considerazione che tale attività e la sua articolazione territorial e risulta...(vano)..., in conseguenza dei precedenti analoghi giudizi, appartenere alla piena cognizionedell'ente medesimo, rendendo superflua ed ininfluente ogni ulteriore dimostrazione ...(a carico della)...società». 1.5.

Le argomentazioni utilizzate dalla Corte di meritorisultano, quindi, più che rispettose del c.d. «minimo costituzionale» e, dunque, non confliggono con l’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e gli artt. 36 del D.lgs. n. 546/1992e 132, n. 4, c.p.c.

2. Sulla scorta di quanto sin qui osservato, il ricorso va integralmente respinto.

3. Nulla sulle spese di lite stante la mancanza di attività difensiva delle parti rimaste intimate. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nell