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Ordinanza — n. 21708/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to full payment under 'Rottamazione Quater' scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21708/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court extinguished the proceedings following the taxpayers' full payment under the 'Rottamazione Quater' simplified settlement scheme. The Regional Tax Commission had previously ruled that a civil judgment for restitution was subject to a 3% registration tax, while the Agency of Revenue argued the debt was not due. The court held that since the taxpayers fulfilled all conditions for the simplified settlement, the litigation matter ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236 of Law 197/2022; When a debtor fully pays the amount due under the simplified settlement scheme, the court must declare the extinction of the proceedings due to cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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Rottamazione Quater simplified settlement extinction of proceedings cessation of subject matter registration tax civil judgment restitution full payment condition differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa –parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130
In seguito al diniego di definizione agevolata, che non risulta essere stato impugnato dinanzi a questa Corte ex art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la trattazione della causa.
Art. 1, commi 231 – 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
09776201900003849000 del 29 marzo 2019, Tiziana Mautone, Francesco Mautone e Giancarla Mautone hanno chiesto di rinviare la causa a nuovo ruolo, essendo stata presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 231 – 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d.
Art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
09776201900003849000 del 29 marzo 2019, Tiziana Mautone, Francesco Mautone e Giancarla Mautone hanno chiesto di rinviare la causa a nuovo ruolo, essendo stata presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 231 – 252, della legge 29 dicembre 2022, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420
"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
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Testo completo

Roma, ove elettivamente domiciliati(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: vincenzoporfidia @ordineavvocatiroma . org ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI CONTRO Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove domiciliata per legge (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 26 maggio 2015, n. 2969/28/2015; IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE PROVVISORIA DEFINIZIONE AGEVOLATA EX LEGGE 197/2022 “ROTTAMAZIONEQUATER” udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 giugno 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:

1. Tiziana Mautone, Francesco Mautone e Giancarla Mautone, in qualità di eredi legittimidella defunta Giovanna Rosin, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 26 maggio 2015, n. 2969/28/2015, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro (con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative) n. 2002/003/SC/000033342/003 del 27 aprile 2015 da parte dell’Agenzia delle Entrate su sentenza depositata dal Tribunale Civile di Roma il 3 settembre 2002, n. 33342, portante condanna per la ripetizione di indebito, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 10 novembre 2011, n. 252/02/2011, avverso la quale la sola Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione, in conseguenza della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte l’11 ottobre 2013, n. 23128, all’esito della riassunzione del procedimento, ha accolto l’appello proposto in via principale dell’Agenzia delle Entrate ed ha rigettato l’appello proposto in via incidentale dai medesimi avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma l’8 giugno 2009, n. 344/44/2009, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. L a Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado- che aveva accolto il ricorso originario dei contribuenti– sul rilievo che la sentenza civile di condanna alla restituzione di una somma di danaro fosse soggetta all’imposta proporzionale di registro con l’aliquota del 3% ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa –parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa.

4. Nelle more, con provvedimento adottato il 10 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha rigettato l’istanza proposta da Tiziana Mautone per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, valutando l’insussistenza della propria soccombenza in entrambi i gradi del giudizio di merito dopo la cassazione con rinvio della sentenza di appello;

5. In seguito al diniego di definizione agevolata, che non risulta essere stato impugnato dinanzi a questa Corte ex art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la trattazione della causa.

6. Nelle more, dopo l’emanazione della cartella di pagamento n. 09720180017409425000 del 29 ottobre 2018 per l a riscossione provvisoria in corso di causa della predetta imposta (con i relativi accessori), con il successivo preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776201900003849000 del 29 marzo 2019, Tiziana Mautone, Francesco Mautone e Giancarla Mautone hanno chiesto di rinviare la causa a nuovo ruolo, essendo stata presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 231 – 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. “ rottamazione quater”), con l’impegno alla rinunzia ai procedimenti pendenti.

7. In prossimità dell’adunanza camerale, Tiziana Mautone, Francesco Mautone e Giancarla Mautone hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di disporre la compensazione delle spese giudiziali, avendo provveduto al saldo integrale della somma dovuta per la definizione agevolata. CONSIDERATO CHE: 1.Come è noto, l’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 [ per l’adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati».

2. Nella specie, i contribuenti hanno documentato l’integrale pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata . Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l ’e stinzione de l presente procediment o per cessazione della materia del contendere. 3.Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate.

4. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione de l presente procediment o p er cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 2 4 giugno 2025. IL PRESIDENTE Dott. Angelo Matteo Socci