Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21703/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to payment of contributions, extinguishing the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21703/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the litigation extinguished because the appellant had fully paid the disputed contributions within legal deadlines. The court found that the appellant's adherence to the 'rottamazione-quater' scheme meant the subject matter of the dispute no longer existed. Consequently, the judgment was issued as an extinction of proceedings rather than a rejection of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; When the subject matter of a tax dispute is extinguished by the voluntary payment of the owed amount, the proceedings are terminated without the application of the unification contribution rule for the losing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of proceedings cessation of dispute matter voluntary payment of contributions rottamazione-quater scheme tax appeal dismissal unification contribution waiver consortium payments computo dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30790/2019 R.G. proposto da COGEMI s.r.l., elettivamente domiciliatain ROMA VIA GUALTIERO SERAFINO 20, presso lo studio dell’avvocato CUOZZO MARIA (-) rappresentato e difeso dagli avvocati FORTE BRUNO (FRTBRN66P21E340E), TROIANI RINO GIOVANNI (TRNRGV68A27Z401Z) -ricorrente- contro CONSORZIO BONIFICA N 8 CONCA DI SORA, elettivamente domiciliato in ROMA V.ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO (GZZRNG63P28C352L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 1252/2019 depositata il 05/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025dal Consigliere FABIO DI PISA FATTI DI CAUSA 1. La Co.Ge.Mi. s.r.l. ricorre sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che ha rigettato l’appello della contribuente confermando la pronunzia di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione della predetta avverso la cartella di pagamento emessa dal Consorzio di Bonifica Conca di Sora relativa a contributi consortili per l’anno 2016.

2. Il Consorzio di Bonifica Conca di Sora resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Osserva questa Corte che, come comprovato dalla documentazione versata in atti, in relazione all’ avviso di pagamento n. 1420136106 oggetto di causa, la società ricorrente ha aderito alla c.d. rottamazione-quater provvedendo ad effettuare nei termini di legge il pagamento complessivo della somma dovuta.

2. In ragione di ciò va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in