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Ordinanza — n. 21701/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding land improvement contributions, ruling on burden of proof and legislative continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21701/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court accepted the Consortium's appeal against a lower court judgment that rejected their appeal regarding land improvement contributions. The lower court had incorrectly dismissed the claim of ultra-petition and held that the classification plan remained valid despite the abrogation of its regulating law. The court ruled that the burden of proof regarding benefits lies with the landowner unless specifically contested, and that the classification plan continues to apply due to a transitory clause in the new law.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 21 r.d. 215/1933; Art. 2 comma 3 l.r. Campania n. 29/2012: The burden of proving the absence of benefits from land improvement works rests on the landowner in the absence of specific contestation, and classification plans remain applicable to relations established during the validity of the original law due to transitory provisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
land improvement contributions ultra-petition defense burden of proof classification plan validity transitory legislative provisions tribunal jurisdiction consortium rights credito di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first paragraph, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il Consorzio ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'art.
Art. 113 c.p.c.
360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'art. 113 c.p.c.
Art. 21 r.d. n. 215 del 1933
Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: - i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d.
l.r. Campania n. 23/1985
Premesso che la l.r. Campania n. 23/1985, sotto il cui vigore il piano di classifica consortile in esame era stato approvato (essendo il piano di classifica in oggetto stato adottato con deliberazione del 1998 ed ammesso al visto di legittimità e merito con deliberazione G.R.
l.r. Campania n. 4/2003
Art. 36, comma 3 Statuto consortile
Con il primo motivo il Consorzio ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'art.
Art. 2 comma 3 l.r. Campania n. 29/2012
Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: - i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d.
Art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
art. 113 c.p
360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'art. 113 c.p.c.
articolo 2697 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9511/2018
SS.UU. n. 26009/2008
546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14942/2020 R.G. proposto da: CONSORZIO GENERALE BONIFICA BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato CANTILLO ORESTE (CNTRST65D14H703S) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CANTILLO GUGLIELMO (CNTGLL75A01H703D), LISANTI MICHELE (LSNMHL73B07H703U) -ricorrente- contro FINITALIA 2 s.r.l. -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 7877/2019depositata il 21/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. FATTI DI CAUSA 1. Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR Campania n. 7877/25/2019 in forza del quale veniva disatteso l'appello del consorzio confermandosi la sentenza di primo grado che aveva accolto l'impugnazione del contribuente Finitalia 2 s.r.l. avverso l'avviso di pagamento relativo a contributi consortili per le annualità dal 2012 al 2016.

2. La società Finitalia 2 s.r.l. è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'art. 113 c.p.c. assumendo che, del tutto erroneamente, i giudici di secondo grado avevano rigettato l'eccezione di ultrapetizione formulata in appello secondo cui il ricorso era stato accolto nonostante la contribuente non avesse mosso alcuna contestazione in ordine l'opponibilità ed efficacia del piano di classifica, essendosi limitata a contestare genericamente l'insussistenza del presupposto impositivo e la carenza di motivazione.

2. Con il secondo motivo lamenta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione della l.r. Campania n.23/1985 nonché degli artt. 12, secondo comma, e 17, terzo comma, della l.r. Campania n. 4/2003 nonché dell'articolo 36, comma 3 dello Statuto consortile lamenta che, erroneamente, i giudici d'appello avevano ritenuto non più vigente il piano di classifica in ragione dell'abrogazione della legge regolatrice, ommettendo di considerare che il piano di classifica viene meno solo al momento in cui sia stato adottato un nuovo piano di classifica, a nulla rilevando l'abrogazione della legge regionale sulla base della quale lo stesso viene adottato.

3. Il primo motivo è fondato. 3.1. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: - i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l'assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr.

Cass.n. 23815/2015); - l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 6839/2020); - quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (cfr.

Cass. SS.UU. n. 11722/2010); - in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione», ma «resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008). 3.2.

Ciò posto deve ritenersi che la CTR non si è attenuta ai principi espressi da questa Corte e, in particolare, al principio per cui ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica, grava sul contribuente stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal Consorzio (cfr. Cass. n. 9511/2018). Nel caso in esame, secondo quanto desumibile dalle complessive emergenze processuali, non risulta essere stata effettuata ad opera della società contribuente una specifica contestazione del piano di classifica, apparendo, pervero, fondata la contestazione di ultra- petizione da parte dei giudici di merito a fronte delle generiche contestazioni della società Finitalia 2 s.r.l. di cui all’originaria impugnazione.

4. Anche il secondo motivo è fondato. Premesso che la l.r. Campania n. 23/1985, sotto il cui vigore il piano di classifica consortile in esame era stato approvato (essendo il piano di classifica in oggetto stato adottato con deliberazione del 1998 ed ammesso al visto di legittimità e merito con deliberazione G.R. Campania), è stata abrogata dalla l.r. Campania n. 29/2012, l’art. 2, comma 3, di quest’ultima legge stabilisce espressamente (con chiara disposizione di tipo transitorio) che: “Le disposizioni abrogate con la presente legge continuanoad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti”.

L’espressione “rapporti sorti” non può che riferirsi alla fase genetica, che si realizza a seguito dell’adozione dei piani di classifica e della loro approvazione da parte della competente autorità regionale; diversamente opinando, il legislatore si sarebbe riferito semplicemente alle “annualità maturate”. Da ciò consegue che il piano di classifica consortile in esame, anche a seguito dell’abrogazione della legge regionale sulla cui base venne adottato, continua ad essere applicabile e, per l’effetto, opponibile ai consorziati.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie in esame uniformandosi ai principi sopra richiamati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grad