Cassation appeal dismissed due to post-filing settlement; costs shared between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of interest caused by a subsequent out-of-court settlement. Although the appellant had previously filed for a declaration of cessation of the dispute, the Court ruled this insufficient because not all parties participated and the relevant legal amendment allowing such declarations had not yet entered into force. Consequently, the appeal was rejected, and judicial costs were compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48, comma 2, d.lgs. 31/01/1992 n. 546; Art. 1, lett. u), d.lgs. 30/12/2023 n. 220: A subsequent out-of-court settlement does not justify declaring a cassation appeal inadmissible for lack of interest if the procedural requirements for cessation of the dispute have not been met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unico pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Raffaello Lupie dall’Avv. Emiliano Covino, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pe c per notifiche e comunicazioni: raffaellolupi@ordineavvocatiroma . org e emilianocovino@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO “SO.G.E.T. S.p.A.”, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie nell’interesse del Comune di Castellammare di Stabia (NA), rappresentata e difesa dall’Avv.
Danilo Monaco, con studio in Pescara, ove elettivamente domiciliata (indirizz o pe c per notifiche e comunicazioni: ICI –IMU ACCERTAMENTO CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA LITE avvdanilomonaco@pec.giuffre.it), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE Comune di Castellammare di Stabia (NA), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO NONCHÉ Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Campania il 9 dicembre 2019, n. 9194/20/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 giugno 2025 dal D ott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:
1. La “Meridbulloni S.p.A. – M.E.B.” ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria r egionale per la Campania il 9 dicembre 2019, n. 9194/20/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 1063024170056234, notificato il 20 gennaio 2018, da parte della “ SO.G.E.T. S.p.A .”, in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie nell’interesse del Comune di Castellammare di Stabia (NA), nei confronti della medesima per l ’ omesso parziale versamento dell’IMU r elativa a ll’anno 20 12, nella misura di € 55.448,00 (oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative), con riferimento ad un immobile sito in Castellammare di Stabia (NA) al Corso Alcide De Gasperi n. 319 e censito in catasto con la particella 30 del folio 2, per il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato in maius la rendita all’esito di procedura DOCFA con avviso di accertamento catastale n. NA0966823/20 10 (oggetto di separata impugnazione dinanzi al giudice tributario), ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della “Meridbulloni S.p.A.
–M.E.B.” , della “ SO.G.E.T. S.p.A .” e del Comune di Castellammare di Stabia (NA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 25 luglio 2018, n. 8818/09/2018, con compensazione delle spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente -nel senso di confermare l’avviso di accertamento con l’ esclusione de gli interessi moratori e delle sanzioni amministrative.
3. La “SO.G.E.T. S.p.A.”ha resistito con controricorso, mentre il Comune di Castellammare di Stabia (NA) e l’Agenzia delle Entrate sono rimasti intimati.
4. In corso di causa, la ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in conseguenza della stipulazione di verbale di conciliazione stragiudiziale del 10 maggio 2022. CONSIDERATO CHE: 1.La conciliazione stragiudiziale della controversia in corso di causa (come da verbale del 10 maggio 2022 , in allegato al fascicolo della ricorrente) non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, sia perché alcune parti sono rimaste intimate e non hanno concorso alla presentazione dell’«istanza congiunta», sia perché tale modalità di definizione della controversia è stata prevista per i giudizi dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione soltanto con l’introduzione del comma 4-bisnella medesima disposizione da parte dell’art. 1, lett. u), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, sempre che essi siano instaurati dopo il 4 gennaio 2024 (art. 4, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220) (Cass., Sez.Trib., 30 gennaio 2024, n. 2797;
Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2024, n. 20180). Non resta, perciò, che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno una residua utilità alla coltivazione della lite in capo alla contribuente.
2. La sopravvenienza della conciliazione stragiudiziale ( anche con riguardo ad altri tributi) giustifica la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
3. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia delcontendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante:
Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. Trib.,13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2023, n. 18072; Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2024, n. 20180). P.Q.M La Cortedichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 2 4 giugno 2025. IL PRESIDENTE Angelo Matteo Socci