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Ordinanza — n. 21693/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation procedure dismissed due to mutual withdrawal of appeals before the chamber session, with court costs offset.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21693/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation procedure extinguished because both parties formally withdrew their appeals before the chamber session. The appellant and the respondent had reached a transactional agreement regarding the TARSU tax dispute, leading to the mutual abandonment of their respective lawsuits. Consequently, the court ordered the offsetting of judicial expenses in accordance with the procedural rules governing such withdrawals.

Regesto Legislator

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Art. 390, second and third paragraphs, cod. proc. civ.; Art. 391, fourth paragraph, cod. proc. civ.: The court procedure is extinguished when both parties mutually withdraw their appeals prior to the chamber session, and judicial costs are automatically offset.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeals extinction of procedure offsetting of judicial costs transactional settlement cassation procedure termination lite in materia di tariffa fedecommesso risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 390, second paragraph, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.Le rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale sono ritualiperché sono intervenut e prima dell' adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 390, third paragraph, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.Le rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale sono ritualiperché sono intervenut e prima dell' adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 391, fourth paragraph, cod. proc. civ.
Stante l’accettazione dellereciproche rinunce, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali(art. 391, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456
19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).
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Testo completo

unico pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Benedetto Santacrocee dall’Avv. Salvatore Mileto, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata(indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: b.santacroce@pec.studiosantacroce .eu e salvatoremileto@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO “San Marco S.p.A.”, con sede in Lecco , in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. Paolo Borioni, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: paoloborioni@orineavvocatiroma.org);

CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO TRANSAZIONE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Lombardia il 9 febbraio 2017, n. 451/13/2017, notificata il 13 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 giugno 2025 dal D ott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE 1. La “ Gruppo Messina S.p.A. ” (già “ Ignazio Messina C. S.p.A.”)ha proposto ricorso sulla base di sette motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 9 febbraio 2017, n. 451/13/2017, notificata il 13 marzo 2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 370 del 7 ottobre 2014 da parte della “San Marco S.p.A.”, in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie nell’interesse del Comune di Segrate (MI), nei confronti della “Ignazio Messina C.

S.p.A.”, per la TARSU relativa all’anno 2009 nella misura di € 158.403,33 , con riferimento all’occupazione di un’area appartenente alla “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” per una superficie di mq. 46.533 , ha parzialmente accolto l’appello proposto dal la “ San Marco S.p.A.”nei confronti della “Gruppo Messina S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 15 ottobre 2015, n. 8132/05/ 201 5 , con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario con l’esclusione dellasuperficie adibita ad uffici per l’estensione di mq. 308- nel senso di confermare l’avviso di accertamento con l’esclusione della superficie ricadente nel Comune di Pioltello (MI)per l’estensione di mq. 5.742.

3. La “San Marco S.p.A.” ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo avverso la medesima sentenza.

4. In corso di causa, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio per consentire la definizione transattiva della controversia.

5. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentaleo, in subordine, per l’accoglimento dell’istanza congiunta di rinvio.

6. In prossimità dell’adunanza camerale, dopo ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo, le parti hanno depositato istanza congiunta per la dichiarazione dell’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in conseguenza della rinuncia ai rispettivi ricorsi con contestuale accettazione, essendosi addivenuti ad una definizione transattiva della controversia ( nell’ambito di un accordo riguardante la TARSU relativa agli anni dal 2004 al 2012). CONSIDERATO CHE 1.Le rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale sono ritualiperché sono intervenut e prima dell' adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), sono state sottoscritte dai difensori muniti di procura speciale, sono state accettate e sottoscritte dai difensori dellecontroparti (art. 390, terzo comma,cod. proc. civ.). Pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per le reciproche rinunce ai ricorsi.

2. Stante l’accettazione dellereciproche rinunce, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali(art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.).

5. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e , comunque , eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560;

Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456). P.Q.M La Cortedichiara l'estinzione del procedimento per rinunce ai ricorsi e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 2 4 giugno 2025. IL PRESIDENTE Angelo Matteo Socci