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Ordinanza — n. 21690/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to contributory withdrawal and express renunciation of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21690/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the taxpayer withdrew the case and explicitly renounced the lawsuit before the decision. Although the Regional Tax Commission had previously annulled the tax notice, the taxpayer's subsequent withdrawal and adherence to a settlement procedure eliminated any standing to contest the matter. The court ruled that interest in acting must exist at the time of the decision, which was absent here due to the taxpayer's voluntary abandonment of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: The interest to act must exist at the time of the decision; if the taxpayer withdraws the case and renounces the appeal, the appeal becomes inadmissible for lack of standing.

Parole chiave

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lack of standing withdrawal of case renunciation of appeal tax dispute inadmissibility interest to act settlement procedure opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 3, 2 aprile 2021, n. 9201
Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553
Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553; Cass., sez.
Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278
10553; Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass., sez.
Cass., sez. 2, 12 novembre 2007, n. 23515
25278; Cass., sez. 2, 12 novembre 2007, n. 23515; Cass., sez.2, 25 settembre 2013, n.
Cass., sez.2, 25 settembre 2013, n. 21951
Cass. n. 14782/2018
115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. n. 14782/2018).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 11562/2021 COAN COSTRUZIONI S.A.S. DI ANANIA BRUNO C., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Barbieri in forza di procura speciale in atti (PEC: gianfranco.barbieri@avvlamezia.legalmail.it) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) Oggetto: ricorso per cassazione –inammissibilità difetto di interesse Cons. Est.

Roberto Succio - resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2516/01/20 depositata in data 15/10/20, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/05/2025 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - COAN COSTRUZIONI odierna ricorrente impugnava, dinanzi alla Commissione Provinciale Tributaria di Catanzaro, l’intimazione di pagamento n. 03020189002466249000, notificata il 10/07/2018, nonché le 12 cartelle di pagamento presupposte, per un totale di € 333.542,50, rilevando, tra le varie motivazioni, l’omessa notificazione delle stesse, quali atti prodromici alla notificazione dell’impugnata intimazione di pagamento, il vizio di notificazione della pec di consegna dell’intimazione di pagamento medesima, l’intervenuta decadenza dall’azione di riscossione, nonché l’errato calcolo degli interessi; - la CTP accoglieva il ricorso annullando l'intimazione e le sottese cartelle; - appellava il Riscossore; la CTR ha accolto l'appello con esclusione di due cartelle (n. finale 36000 e n. finale 37000) per le quali non era stata provata la regolare notifica; - ricorre a questa Corte COAN COSTRUZIONI s.a.s. con atto affidato a due motivi; - Agenzia delle Entrate - Riscossione ha unicamente depositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza;

Considerato che: - preliminarmente, la Corte rileva la presenza in atti di istanza di cessazione della materia del contendere depositata dal Cons. Est. Roberto Succio contribuente in data 23 maggio 2025 con annessa dichiarazione di rinuncia al ricorso; - è altresì prodotta documentazione relativa alla procedura di definizione ex L. 197 del 2022 alla quale il contribuente ha aderito; - alla luce di quanto sopra, stante l’adesione alla ridetta procedura di definizione,i pagamenti effettuati e considerata la dichiarata rinuncia al ricorso, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse; - come è noto, l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (Cass., sez. 3, 2 aprile 2021, n. 9201;

Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553; Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass., sez. 2, 12 novembre 2007, n. 23515; Cass., sez.2, 25 settembre 2013, n. 21951); - è evidente nel presente caso che la domanda di definizione di cui si è detto, unitamente alla espressa rinuncia, comporta il sopravvenuto venire meno di ogni interesse al ricorso per cassazione, che quindi va dichiarato inammissibile; - l e spese del presente giudizio non vengono liquidate non avendo l’agente della riscossione svolto alcuna difesa; - non sussistono i presupposti per la condanna della contribuente al pagamento del “doppio” del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M Cons. Est. Roberto Succio dichiara inammissibile il