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Ordinanza — n. 21685/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses taxpayer appeal on procedural grounds regarding late legal representation and burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21685/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding late legal representation. The court found the defense power was granted outside the statutory sixty-day window and dismissed claims that official investigative powers should have been triggered. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayer was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 546/1992; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: The court must reject an appeal where the defense power was conferred outside the statutory period, and official investigative powers cannot substitute for a party's failure to meet their burden of proof.

Parole chiave

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tax appeal procedure late legal representation burden of proof official investigative powers taxpayer liability procedural dismissal legal costs allocation domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 546/1992
4, c.p.c., la violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., per avere il Giudice regionale rilevato di ufficio una causa di inammissibilità del ricorso mai eccepita dalla controparte e senza concedere il relativo termine.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
3, c.p.c., la violazione dell’art. 21 d.lgs.
art. 115 c.p
4, c.p.c., la contribuente ha eccepito la violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 372 c.p
Detta produzione va, pertanto, considerata nuova, per cui opera il divieto di cui all’art. 372 c.p.c., che, per l’appunto, si riferisce al deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Né, infine, può ipotizzarsi la dedotta violazione dell’art. 7 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. T., 10 giugno 2019, n. 15195
Cass., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 129
Cass., Sez. T., 23 settembre 2019, n. 27983
Cass., Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867
Cass., Sez. VI-I, 23 novembre 2022, n. 34472
20867 e Cass., Sez. VI-I, 23 novembre 2022, n. 34472).
Cass., Sez. T., 11 maggio 2021, n. 12383
Cass., Sez. T., 17 marzo 2020, n. 2020
Cass., Sez. T., 31 ottobre 2018, n. 27827
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4794/2020 del ruolo generale, proposto DA DUBBIO FRANCESCO S.R.L. (codice fiscale 0784420632), in persona del legale rappresentante pro tempore, Giovanni Dubbio, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da intendersi poste in calce al ricorso, dall’avv. Innocenzo Calabrese (codice fiscale CLB NCN 69D17 E954 F). - RICORRENTE – CONTRO il RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE EQUITALIA SUD S.P.A., ORA AGENZIA DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE (codice fiscale 11210661002) - GE.SE.T. ITALIA S.P.A. (codice fiscale 05946940631) - OTTOGAS S.R.L. (codice fiscale 03408010639) - concessionario del servizio di riscossione della TARSU e TIA per la Provincia di Napoli e Provincia - in persona del legale F i r m a t o D a :

S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 4794/2020 rappresentante pro tempore, della GE.SE.T. Italia S.p.A., dr. Numero sezionale 3982/2025Numero di raccolta generale 21685/2025 Francesco Carrese, in forza di procura speciale rilasciata dal dr. Data pubblicazione 28/07/2025 Alfio Moretti, legale rappresentante pro tempore della mandataria Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., autenticata dal notaio Marco De Luca in data 9 novembre 2017 (racc. 24.654 – rep. 42.250), rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da intendersi poste in calce al controricorso, dall’avv.

Maria Voccia De Felice (codice fiscale VCC MRA 66M64 G813 U). - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 6069/20/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 4 luglio 2019. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 30 maggio 2025. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti con cui il citato concessionario chiese per gli anni di imposta 2010/2012 la complessiva somma di 25.570,04 € per infedele ed omessa denuncia e conseguenziale omesso versamento della TARSU.

2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania respinse l’appello della contribuente, ritenendo, in termini corrispondenti alle valutazioni del primo Giudice, che il ricorso originario fosse stato tardivamente proposto perché la procura al difensore per opporsi all’atto impugnato era stata conferita in data 16 dicembre 2016, vale a dire prima dei sessanta giorni dalla notifica del ricorso, eseguita il 27 febbraio/2 marzo 2017, considerando priva di attendibilità e contrastante con la suindicata evidenza l’esito della notifica dell’atto impugnato (che l’istante assume essere avvenuta in data 29 dicembre 2016) F i r m a t o D a :

S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 4794/2020 Numero sezionale 3982/2025 emergente dalla «[…] cartula con indicazione “esito della Numero di raccolta generale 21685/2025Data pubblicazione 28/07/2025 spedizione” […]» (così nella sentenza impugnata).

3. Avverso tale sentenza Dubbio Francesco S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 3/5 febbraio 2020, formulando tre motivi d’impugnazione, successivamente illustrati con memoria.

4. Il citato Raggruppamento Temporaneo di Imprese ha resistito con controricorso notificato il 14 marzo 2020. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 per avere il Giudice regionale ritenuto la tardività dell’originario ricorso, benché l’istante avesse prodotto la busta che conteneva l’atto impugnato, che a sua volta recava il numero della raccomandata con cui era stato inviato, oltre all’estratto della ricerca sull’esito della spedizione della raccomandata, effettuata sul sito internet delle Poste Italiane, da cui risultava che l’atto era stato consegnato in data 29 dicembre 2016, provvedendo, poi, nel presente grado di giudizio a depositare la certificazione delle Poste attestante l’esito della notifica.

2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha eccepito, con riferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., per avere il Giudice regionale rilevato di ufficio una causa di inammissibilità del ricorso mai eccepita dalla controparte e senza concedere il relativo termine.

3. Con la terza censura, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la contribuente ha eccepito la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere il Giudice regionale tenuto conto F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 4794/2020 Numero sezionale 3982/2025 della prova documentale offerta, nonché dell’art. 7 d.lgs. n. Numero di raccolta generale 21685/2025Data pubblicazione 28/07/2025 546/1992 per la mancata utilizzazione dei relativi poteri istruttori.

4. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, perché connessi, e vanno rigettati.

5. La valutazione del Giudice regionale si è basata sulla citata, oggettiva, evidenza, costituita dal rilascio della procura alla lite in data (16 dicembre 2016) anteriore rispetto ai sessanta giorni per proporre l’impugnativa (eseguita in data 25 febbraio/2 marzo 2017). Si è trattato di un accertamento fattuale, logicamente fondato sul predetto dato oggettivo, ritenuto dirimente rispetto agli elementi prodotti dalla contribuente. 5.1. Sul versante giuridico va esclusa la natura di attestazione dell’esito della spedizione recuperata dal sito internet delle Poste Italiane (cfr. sia pure in obiter, Cass., Sez.

T., 13 marzo 2025, n. 7155 secondo cui non rileva la produzione della generica attestazione del Servizio postale circa l'avvenuta consegna del plico), potendo, al più, le risultanze del sito internet del gestore del servizio postale in ordine all'esito della spedizione di una lettera raccomandata integrare un ulteriore elemento di prova indiziaria sull'esito della spedizione della raccomandata (cfr. con riferimento alla spedizione di una lettera raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento, Cass. Sez. III, 26 agosto 2020, n. 17810). Non conferente sul punto risulta il richiamo, contenuto nella memoria difensiva alla pronunci n. 4485/2020, che in realtà non si è occupata del tema in oggetto. 5.2.

Nella riferita valutazione il Giudice regionale ha espresso un giudizio fattuale di inidoneità della predetta risultanza a fornire un elemento di prova tranquillizzante sulla data di ricezione F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 4794/2020 dell’avviso, siccome palesemente contraddetto dalla contraria Numero sezionale 3982/2025Numero di raccolta generale 21685/2025 circostanza di un atto (il rilascio della procura), presupponente la Data pubblicazione 28/07/2025 notifica dell’avviso, il che, nella sua coerenza logica, sfugge al sindacato esigibile nella sede che occupa, così come non può darsi seguito al profilo fattuale esposto nella memoria difensiva circa il lapsus calami nell’indicazione della data di conferimento dell’incarico del mandato defensionale. 5.3.

Allo stesso modo, non può ricevere ingresso nella presente sede la certificazione postale attestante la data di consegna della raccomandata con la quale venne notificato l’avviso di accertamento, in quanto – diversamente dal caso esaminato da Cass. n. 12344 del 18 maggio 2018 (in cui si è riconosciuta la possibilità di depositare in sede di legittimità un documento munito di timbro postale attestante la data certa, ove lo stesso documento, ancorché privo di timbro postale, sia stato prodotto nei precedenti gradi del processo) - non si tratta della mera ri-produzione del medesimo documento col timbro postale, giacché nelle fasi di merito erano stati prodotti l’avviso di accertamento e la relativa busta, nonché l’estratto della ricerca sull’esito della spedizione della raccomandata effettuata sul sito internet delle Poste Italiane e, dunque, atti diversi dall’attestazione qui prodotta.

Detta produzione va, pertanto, considerata nuova, per cui opera il divieto di cui all’art. 372 c.p.c., che, per l’appunto, si riferisce al deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo. La tesi della ricorrente, volta a considerare il menzionato certificato quale documento «[…] meramente confermativo di un mezzo di prova già prodotto» (cfr. pag. n. 4 del ricorso) non è coerente con il citato arresto di questa Corte, cui pure si richiama, e con la previsione dell’art. 372 c.p.c., risultando, con ogni evidenza, che si tratta di un distinto e nuovo documento – peraltro F i r m a t o D a :

S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 4794/2020 Numero sezionale 3982/2025 richiedibile nelle pregresse fasi di merito – volto ad attestare la Numero di raccolta generale 21685/2025Data pubblicazione 28/07/2025 data di ricezione della notifica del menzionato avviso, in precedenza non dimostrata.

6. La dedotta violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. da parte del Giudice regionale risulta mal posta, in quanto il tema della tardività del ricorso era già stato deciso in primo grado ed aveva costituito motivo di appello.

7. Del pari, non è conferente la denunciata violazione dell’art.115 c.p.c. Questa Corte ha più volte precisato che in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c., qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio o qualora da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi queste da tenere distinte dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto (cfr., ex plurimis, Cass, Sez.

III, 26 aprile 2022, n. 12971; Cass., Sez. V, 7 novembre 2022, n. 32656, che richiama Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass., Sez. I, 14 febbraio 2020, n. 3796; Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass., Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10749; Cass. Sez. U. n. 20867/2020; Cass. 24395 del 2020). Detta violazione non si può, quindi, ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre», trattandosi di attività consentita dall'art.F i r m a t o D a :

S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 4794/2020 116 c.p.c. (v. Cass. n. 11892 del 10/06/2016)”» (così, Cass., Sez. Numero sezionale 3982/2025Numero di raccolta generale 21685/2025 T., 4 giugno 2019, n. 15195 e, nello stesso senso, Cass., Sez. II, Data pubblicazione 28/07/2025 7 gennaio 2019, n. 129 e Cass., Sez. T, 23 settembre 2019, n. 27983, le altre ivi citate, nonché Cass., Sez.

U., 30 settembre 2020, n. 20867 e Cass., Sez. VI-I, 23 novembre 2022, n. 34472). 7.1. Né, infine, può ipotizzarsi la dedotta violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992 sui poteri istruttori officiosi del giudice tributario, giacché – a tacer d’altro - il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza (cfr. Cas. Sez. T., 11 maggio 2021, n. 12383). Si tratta, infatti, di norma eccezionale attributiva di ampi poteri istruttori officiosi alle Commissioni Tributarie, tra i quali la facoltà di ordinare il deposito di documenti necessari ai fini della decisione, trova applicazione solo quando l'assolvimento dell'onere della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile, situazione che è integrata qualora la parte alleghi e dimostri la specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, abbia reso impossibile o sommamente difficile l'assolvimento dell'onere della prova, essendo insufficiente la mera affermazione dell'esistenza del presupposto, priva dell'allegazione relativa all'avvenuta sollecitazione del giudice del merito all'esercizio del predetto potere (cfr.

Cass. Sez. T. 17 marzo 2020, n. 2020 che richiama Cass. 31 ottobre 2018, n. 27827). Ebbene, nella fattispecie concreta una simile impossibilità, da parte del contribuente, di assolvimento dell'onere della prova, quale presupposto dell'attivazione dei poteri istruttori, officiosi, da parte della commissione regionale, non è stata nemmeno allegata dal ricorrente.F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 4794/2020 Numero sezionale 3982/2025 8.

Alla stregua delle riflessioni sora svolte il ricorso va respinto.Numero di raccolta generale 21685/2025Data pubblicazione 28/07/2025 9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

10. Sussistono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del controricorrente nella misura di 2.410,00 € per competenze, oltre accessori di legge ed all’importo di 200,00 € per spese vive. Dà dato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte