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Decreto — n. 21682/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to administrative act under Art. 198 of Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 21682/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings extinct following the submission of a definitive administrative act by the Revenue Agency. The lower court found that the insertion of the case into the extinction list under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 confirmed the regular conclusion of the dispute. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the burden of advanced costs on the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198, Law No. 197/2022; Art. 391, paragraph 3, Code of Civil Procedure: The automatic extinction of civil proceedings upon the transmission of a definitive administrative act confirming the conclusion of the dispute, without the need for a separate judicial declaration of extinction.

Parole chiave

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procedural extinction administrative act Law 197/2022 Revenue Agency costs allocation civil procedure definitive conclusion procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, Law No. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, paragraph 3, Code of Civil Procedure
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25162/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GET EUROPE SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n.1678 /15 /2018 depositata il 16/04/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/07/2025 LaPresidente