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Decreto — n. 21677/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as proceedings extinguished due to failure to deposit tax payment.

Numero d'incarto Decreto — n. 21677/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the appellant failed to deposit the required tax payment within the statutory deadline. The appellant argued for a review of the tax assessment, while the opposing party contended that the procedural defect rendered the case moot. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the specific tax law provisions, leaving any advanced costs to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186 of Law n. 197/2022; Art. 1, comma 198 of Law n. 197/2022: Proceedings regarding tax payments are extinguished if the required deposit is not made within the prescribed period, terminating the litigation automatically.

Parole chiave

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tax payment deposit procedural extinction Cassation appeal statutory deadline tax administration amministrazione delle dogane pegno doganale obbligo della denunzia doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186 of Law n. 197/2022
Piemonte n.346/ 06/ 2019 depositata il 12/03/2019, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 198 of Law n. 197/2022
Piemonte n.346/ 06/ 2019 depositata il 12/03/2019, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30816/2019 R.G. proposto da : PENT RENATO, rappresentato e difeso dagli avvocati D'ANNA RAFFAELLA, MONTI ANGELA MARIA contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, eAGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA PIEMONTE VALLE rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n.346/ 06/ 2019 depositata il 12/03/2019, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 15/07/2025 LaPr