Cassation court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by a taxpayer against a tax court judgment that declared the litigation extinguished. The lower court ruled that the tax authority's act of listing the case for the declaration of extinction of proceedings, pursuant to specific legislative provisions, legally terminated the dispute. Consequently, the court upheld the decision that the process ended without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a case in the administrative schedule for the declaration of extinction of proceedings constitutes a definitive termination of the litigation, barring further appeals unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4069/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PRATICO' ANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato QUATTRONE ANTONINO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA SEZ.DIST. REGGIO CALABRIAn.4050/08/2019 depositata il 04/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 07/07/2025 La Presiden