Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings against the Avelino tax office extinct. The lower court found that the case was formally resolved under Article 5 of Law No. 130/2022, with no party requesting a hearing to declare extinction. Consequently, the litigation was terminated by operation of law, and the plaintiff bears the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, L. n. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the parties do not request a hearing to declare extinction within the statutory term, the proceedings are automatically extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20493/2021 R.G. proposto da: SANSEVERINO CARMINE, SORICE COLONNA, SANSEVERINO ENRICA (QUALI EREDI DI SANSEVERINO ALESSIO), rappresentati e difesi dall’avvocato ALAIA FILOMENA contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV. DI AVELLINO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DIST. SALERNO n. 494/04/2021 depositata il 19/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 14/07/2025 L