Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Calabria Region, had not acted on the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Roberta Barbalace, maintained her position. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21188/2022 R.G. proposto da: REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MATTEO BOIARDO, 12, presso lo studio dell’avvocato MORABITO FILIPPO ANTONIO (MRBFPP68S07H224D) rappresentato e difeso dall'avvocato MAZZACUVA FERDINANDO (MZZFDN64H04H224D) -ricorrente- contro BARBALACE ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE DI BARTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato CONTE DANIELA (CNTDNL69E67L219E) rappresentato e difeso dall'avvocato PUGLIESE VINCENZO (PGLVCN67B16F537Y) - intimata- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n.2380/2022 depositata il 25/07/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 21188/2022 Numero sezionale 2321/2025 Numero di raccolta generale 21662/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
Ritenuto che vanno liquidate le spese processuali, come in dispositivo, a carico di parte ricorrente; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 1.200,00 oltre a spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/06/2025. Il Consigliere delegato SUCCIO ROBERTO Numero registro generale 21188/2022 Numero sezionale 2321/2025 Numero di raccolta generale 21662/2025 Data pubblicazione 28/07/2025