Italian Court of Cassation allows taxpayer appeal against tax office valuation based solely on OMI price ranges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a tax office valuation that relied exclusively on OMI price ranges. The taxpayer argued the tax office failed to verify the specific value of the properties, while the tax office claimed the OMI data was sufficient. The court ruled that OMI estimates are merely presumptive indicators and cannot alone justify a tax assessment without concrete comparative data.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, comma 2 c.p.c.; Art. 12, comma 7 legge 212/2000: OMI price ranges are presumptive indicators insufficient to determine taxable value without concrete comparative evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3997/2020 R.G. proposto da PAGLIONE ROSOLINA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato LODOLI PIETRO (LDLPTR46P10H501T) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato LODOLI LORENZO (LDLLNZ78S21H501W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 3470/2019 del 20/05/2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025dal Consigliere FABIO DI PISA.
FATTI DI CAUSA 1. Rosolina Paglione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 3470 /2019, depositata in data 20 maggio 2019 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro in relazione alla rideterminazione del valore venale di due appartamenti oggetto di atto pubblico di trasferimentoin data 2/10/2014, accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla contribuente rideterminando il valore complessivo degli immobili in euro 850.000,00 a fronte dell’importo di euro 1.003.473,00 stabilito dall’ufficio.
2. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 3 legge 241/1990 edell’art. 7 della legge 212/2000, deducendo che la CTR , nel rigettare le censure di parte contribuente ritenendo l’atto correttamente motivato, aveva omesso di verificare in concreto il contenuto totalmente lacunoso dell’atto impositivo, basato unicamente sui valori OMI applicati, peraltro, ai massimi e non già con riferimento ad un valore medio.
2. Con il secondo motivo deduce ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ, violazione dell’art. 12, comma 7 , legge 212/2000, dell’art. 6, comma 3, della CEDU e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione Europea per non avere ritenuto indispensabile il contraddittorio endoprocedimentale.
3. Con il terzo motivo lamenta, exart. 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c., motivazione apparente nonchè violazione degli artt. 51 e 52 d.lgs. 131/1986, della legge comunitaria n. 88/2009 e dell’art. 2697 c.c., per avere i giudici di appello ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio il quale aveva basato i suoi accertamenti esclusivamente sui valori OMI non considerando che gli stessi rappresentano mere presunzioni.
4. Va respinta la eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso formulata dall’ Ufficio,atteso che nel caso di specie il ricorso, anche in rapporto alle indicazioni del giudice sovranazionale di cui alla sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, risulta aver rispettato i requisiti minimi di tipo formale richiesti , richiamando adeguatamente le argomentazioni della sentenza impugnata ed i fatti di causa: a riprova di tale conclusione depone lo stesso controricorso basato su articolate controdeduzioni alle difese dispiegate da parte ricorrente.
5. Ciò posto, osserva questo Collegio che il primo motivo di ricorso è da ritenere fondato, rimanendo assorbiti gli altri. 5.1 Va premesso che le quotazioni OMI esprimono un intervallo di valore tra un minimo ed un massimo per unità di superficie, riferite ad unità immobiliari «ordinarie» e tipizzate, classificate in una determinata tipologia e situate in un ambito territoriale omogeneo. Tali quotazioni, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a condurre indicazioni di valori di «larga massima» (cfr.
Cass. n. 25707/2015). È stato ripetutamente ribadito da questa Corte che le stime dell'OMI, meri valori presuntivi ed indiziari inidonei da soli a determinare un maggiore valore, non sono idonee a fondare il differente accertamento del valore effettuato dall'Ufficio e devono essere integrate da altri elementi probatori, per essere considerate ragionevolmente attendibili. Nell'ambito dei processi estimativi, le stime OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima.Questa Corte (cfr. ordinanza n. 13992 del 2019) ha dunque ribadito l'illegittimità dell'avviso di liquidazione fondato esclusivamente su tali valori, in quanto non ritenuti idonei e sufficienti a certificare il valore dell'immobile, e ciò in quanto il valore venale in comune commercio di un bene oggetto di accertamento può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico e le oscillazioni del mercato immobiliare. 5.2.
Nel caso in esame l’ufficio avrebbe dovuto adeguatamente motivare l’atto impositivo individuando dei concreti dati comparativi di riscontro (nella specie totalmente assenti) , e non basarsi sui semplici valori OMI, elementi privi, in sé, di “precisione e gravità” (vedi Cass. 24550/2020).
6. In conclusione, stante la fondatezza del primo motivodi ricorso, assorbitigli altri, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,la causa va decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario.
7. Appare opportuna la compensazione delle spese processuali delle fasi di merito,mentre le spese del presente giudizio di legittimità, da liquidare come in dispositivo, vanno poste a carico dell’ufficio. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito , accoglie il ricorso originariodella contribuente. Dichiara compensate le spese delle fasi di merito e condanna parte controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in