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Ordinanza Interlocutoria — n. 21651/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to examine if demolition orders make property tax exempt or owned by municipality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21651/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to public hearing to address a novel legal question regarding property tax liability. ERA S.r.l. argued that demolition orders and acquisition of land rendered the properties extra commercium and owned by the municipality, thus exempting them from IMU tax. The court found the issue of whether demolition orders create an immediate legal acquisition of title by the municipality to be of significant precedential value.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 3; d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1: The court establishes that an administrative order for demolition does not automatically transfer ownership to the municipality, requiring a specific legal analysis of the acquisition effect to determine tax liability.

Parole chiave

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IMU property tax demolition orders municipal acquisition extra commercium legal acquisition property tax liability urban planning imposta sul capitale

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 3
27481) e, nello specifico, l’effetto acquisitivo («di diritto») prospettabile in relazione all’inottemperanza dell’ordine di demolizione (d.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 3, cit.; v., da ultimo, Cass.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2
–con riferimento alle disposizioni di disciplina dell’ICI (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, e art.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2
8, comma 2, e 9, comma 1; il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, conv.

Giurisprudenza citata

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Cass., 15 marzo 2019, n. 7444
Cass., 7 giugno 2017, n. 14119
Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n.
Cass., 9 maggio 2013, n. 10987
14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n.
Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451
10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n.
Cass., 14 gennaio 2005, n. 654
21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654); 4.
Cass., 2 dicembre 2020, n. 27481
Cass., 2 dicembre 2020, n. 27481) e, nello specifico, l’effetto acquisitivo («di diritto») prospettabile in relazione all’inottemperanza dell’ordine di demolizione (d.P.R.
Cass. Sez. U., 25 aprile 2025, n. 10933
Consiglio di Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16
10933; v., altresì, Consiglio di Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16; Consiglio di Stato, sez.
Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3697
Corte Cost., 3 ottobre 2024, n. 160
VI, 9 giugno 2020, n.3697; v., ancora, Corte Cost., 3 ottobre 2024, n. 160); -la particolare rilevanza della question e da trattare giustifica la sua rimessione in pubblica udienza (Cass.
Cass. Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437
160); -la particolare rilevanza della question e da trattare giustifica la sua rimessione in pubblica udienza (Cass. Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., 1 agosto 2017, n.
Cass., 1 agosto 2017, n. 19115
14437; Cass., 1 agosto 2017, n. 19115; Cass., 6 marzo 2017, n.
Cass., 6 marzo 2017, n. 5533
19115; Cass., 6 marzo 2017, n. 5533).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAInterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 22687/2022 R.G. proposto da ERA S.r.l. (01205990383), in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, via Appia Pignatelli n. 362, presso lo studio dell’avvocato Carlo Selmi che la rappresenta e difende (SLMCRL54R11H501E; carloselmi@ordineavvocatiroma.org); –ricorrente – contro Roma Capitale (02438750586), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Armenante (RMNLRT67H11H5011; alberto.armenante@pec.comune.roma.it);

–controricorrente – avverso la sentenza n. 645/16/2022, depositata il 15 febbraio 2022 , della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto. ICI IMU Accertamento Rilevato che: 1. –con sentenza n. 645/16/2022, depositata il 15 febbraio 2022, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da Era S.r.l., così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso da Roma Capitale per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dalla contribuente per l’anno 2014, ed in relazione al possesso di unità immobiliari site in Roma; 1.1 –Il giudice del gravame ha considerato, in sintesi, che il tributo era dovuto, dal titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale, a prescindere dalla abusività o irregolarità delle unità immobiliari – rispetto ad alcune dellequali risultavano documentati il sequestro ed il diniego di condono – e che, in relazione a deroghe o riduzioni di imposta, gravava sul contribuente un corrispondente onere probatorio che, nella fattispecie, non era stato assolto; 2.

–Era S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tremotivi; -Roma Capitale resiste con controricorso. Considerato che: 1. –il ricorso espone i seguenti motivi: 1.1 - i l primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., reca la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché di travisamento dei fatti, assumendo la ricorrente, in sintesi, che – in ragione dei provvedimenti adottati da Roma Capitale che aveva proceduto a sequestri, all’ordine di demolizione ed all’acquisizione gratuita delle aree, rigettando le domande di condono– i beni ripresi a tassazione avrebbero dovuti considerarsi extra commercium , indisponibili per essa esponente e, ad ogni modo, acquisti al patrimonio dell’Ente; - n e conseguiva, altresì, una «violazione del giudicato ai sensi dell’articolo 360, punto 5, in quanto era essenziale constatare che le ordinanze del Comune avevano tolto qualsiasi valore commerciale e di utilizzabilità (sia quindi il valore d’uso che quello di scambio) da parte del contribuente degli immobili oggetto di tassazione.»; 1.2 - i l secondo motivo, non meglio rubricato, reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e degli artt. 3, 53 e 97 Cost., sull’assunto che- venendo in considerazione immobili abusivi «oggetto di provvedimento di diniego della domanda di condono», e per i quali non era stato rilasciato il certificato di agibilità – gli stessi non avrebbero potuto considerarsi come «suscettibili di produrre reddito»; 1.3 -il terzo motivo, anch’esso non meglio rubricato, ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e degli artt. 3, 53 e 97 Cost. assumendo la ricorrente che – trattandosi di immobili oggetto di un provvedimento di demolizione e confisca – la base imponibile del tributo avrebbe dovuto determinarsi in relazione al valore dell’area edificabile, così come previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 5, comma 6 (richiamato dal d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8, comma 4, e dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 3, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214); 2.

–il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, commi 2, 3 e 4, – in sostanziale continuità regolativa con la l. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, –per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: -«2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.»; 3. –con riferimento alle disposizioni di disciplina dell’ICI (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, e art. 3, c ommi 1 e 2) – disposizioni riprodotte, in sostanziale continuità regolativa, dalla disciplina dell’IMU (v. il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, artt. 8, comma 2, e 9, comma 1; il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) -questa Corte ha rilevato, per quel che nella fattispecie viene in considerazione,che la nozione di «possesso» (richiamata ai fini della definizione del presupposto d’imposta) non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con «situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale» e possessore «in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile» (cfr., ex plurimis, Cass., 15 marzo 2019, n. 7444;

Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654); 4. –sottesa ai motivi ricorsi, in particolare al primo ed al secondo motivo, si rinviene, dunque, la questione di portata nomofilattica che attinge la rilevanza dell’ordine di demolizione nel règime impositivo IMU(v. Cass., 2 dicembre 2020, n. 27481) e, nello specifico, l’effetto acquisitivo («di diritto») prospettabile in relazione all’inottemperanza dell’ordine di demolizione (d.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 3, cit.; v., da ultimo, Cass.

Sez. U., 25 aprile 2025, n. 10933; v., altresì, Consiglio di Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16; Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2020, n.3697; v., ancora, Corte Cost., 3 ottobre 2024, n. 160); -la particolare rilevanza della question e da trattare giustifica la sua rimessione in pubblica udienza (Cass. Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., 1 agosto 2017, n. 19115; Cass., 6 marzo 2017, n. 5533). P.Q.M La Corte, rinvia il ricorso a