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Ordinanza Interlocutoria — n. 21650/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to examine if demolition order acquisition affects IMU tax liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21650/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a partial allowance to ERA S.r.l.'s appeal against Rome Capitale's tax assessment regarding IMU. The lower court rejected the company's claim that the tax liability ceased because the municipality acquired the property rights due to non-compliance with a demolition order. The court identified a significant legal issue regarding whether such administrative acquisition extinguishes the tax possession requirement, necessitating a remand for public hearing. Consequently, the case was sent back to the regional court to clarify the interaction between the demolition order's acquisitive effect and the tax definition of possession.

Regesto Legislator

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D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8, comma 2; D.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 3: The court must determine whether the automatic acquisition of property rights by a municipality following a demolition order extinguishes the taxpayer's possession for IMU liability purposes.

Parole chiave

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IMU tax liability demolition order acquisition property possession definition municipal ownership transfer tax exemption eligibility urban planning violations remittance for hearing società immobiliare

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8, comma 2
23, art. 8, comma 4, e dal d.l.
D.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 3
27481 ) e, nello specifico, l’effetto acquisitivo («di diritto») prospettabile in relazione all’inottemperanza dell’ordine di demolizione (d.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 3, cit.; v., da ultimo, Cass.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2
–con riferimento alle disposizioni di disciplina dell’ICI (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, e art.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2
8, comma 2, e 9, comma 1; il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, conv.

Giurisprudenza citata

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Cass., 15 marzo 2019, n. 7444
Cass., 7 giugno 2017, n. 14119
Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n.
Cass., 9 maggio 2013, n. 10987
14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n.
Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451
10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n.
Cass., 14 gennaio 2005, n. 654
21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654); 4.
Cass., 2 dicembre 2020, n. 27481
Cass., 2 dicembre 2020, n. 27481 ) e, nello specifico, l’effetto acquisitivo («di diritto») prospettabile in relazione all’inottemperanza dell’ordine di demolizione (d.P.R.
Cass. Sez. U., 25 aprile 2025, n. 10933
Consiglio di Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16
10933; v., altresì, Consiglio di Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16; Consiglio di Stato, sez.
Corte Cost., 3 ottobre 2024, n. 160
VI, 9 giugno 2020, n.3697; v., ancora, Corte Cost., 3 ottobre 2024, n. 160); -la particolare rilevanza della question e da trattare giustifica la sua rimessione in pubblica udienza (Cass.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAInterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 19315/2022 R.G. proposto da ERA S.r.l. (01205990383), in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, via Appia Pignatelli n. 362, presso lo studio dell’avvocato Carlo Selmi che la rappresenta e difende (SLMCRL54R11H501E; carloselmi@ordineavvocatiroma.org); –ricorrente – contro Roma Capitale (02438750586), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Rossi (RSSDNC65L07C352T; domenico.rossi04@pec.comune.roma.it);

–controricorrente – avverso la sentenza n. 395/2022, depositata il 28 gennaio 2022, della Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto. ICI IMU Accertamento Rilevato che: 1. –c on sentenza n. 395/2022, depositata il 28 gennaio 2022 , la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da Era S.r.l., così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso da Roma Capitale per il recupero a tassazione dell’IMUdovuta dalla contribuente per l’anno 2012 , ed in relazione al possesso di unità immobiliari site in Roma; 1.1 –il giudice del gravame ha considerato che: - nei riguardi del le unità immobiliari oggetto di tassazione sussisteva il presupposto impositivo costituito dalla loro iscrizione al catasto; - a fronte della deduzione secondo la quale « non era necessaria una richiesta di inagibilità e l'iscrizione in catasto nonsarebbe rilevante in quanto anteriore al sequestro e agli atti amministrativi volti alla repressione e sanzione dell'attività edilizia abusiva» rilevava che l’inagibilità delle unità immobiliari andava comunicata all'amministrazione comunalee, ad ogni modo, il relativo concetto non poteva essere identificato con «la condizione giuridica di mancato ottenimento delladichiarazione amministrativa di agibilità conseguente all'accertamento dell'illiceità urbanistica dell'immobile »; né la contribuente aveva dato prova della effettiva demolizione degli immobili abusivi ovvero della loro acquisizione al patrimonio del Comune; - destituita di fondamento rimaneva anche la richiesta di disapplicazione delle sanzioni in quanto non emergeva alcuna «incertezza nell'interpretazione giurisprudenziale delle norme di riferimento» ed il contenzioso derivava dalla «volontà della Società di far valere alcuni dati o fatti al fine di ottenere il riconoscimento di un'esenzione o agevolazione fiscale.»; 2.

–Era S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattromotivi; -Roma Capitale resiste con controricorso. Considerato che: 1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 - i l primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché di travisamento dei fatti, assumendo la ricorrente, in sintesi, che – in ragione dei provvedimenti adottati da Roma Capitale che aveva proceduto a sequestri, all’ordine di demolizione ed all’acquisizione gratuita delle aree, rigettando le domande di condono, – i beni ripresi a tassazione avrebbero dovuti considerarsi extra commerc ium , indisponibili per essa esponente e, ad ogni modo, acquisti al patrimonio dell’Ente; 1.2 - i l secondo motivo, non meglio rubricato, reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e degli artt. 3, 53 e 97 Cost., sull’assunto che- venendo in considerazione immobili abusivi «oggetto di provvedimento di diniego della domanda di condono», e per i quali non era stato rilasciato il certificato di agibilità – gli stessi non avrebbero potuto considerarsi come «suscettibili di produrre reddito»; 1.3 -il terzo motivo, anch’esso non meglio rubricato, ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e degli artt. 3, 53 e 97 Cost. assumendo la ricorrente che – trattandosi di immobili oggetto di un provvedimento di demolizione e confisca – la base imponibile del tributo avrebbe dovuto determinarsi in relazione al valore dell’area edificabile, così come previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 5, comma 6 (richiamato dal d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8, comma 4, e dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 3, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214); 1.4 - i l quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., reca la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e di travisamento dei fatti, deducendo la ricorrente che l’interpretazione data dall’Ente impositore alla disciplina dell’IMU si poneva in contrasto con quella offerta dall’amministrazione finanziaria (con la risoluzione 395/e/2008) alla cui stregua dovevano ritenersi imponibili l’area edificabile e non anche gli immobili oggetto di demolizione; - n e conseguiva, pertanto, un’obiettiva incertezza normativa quanto all’individuazione del bene imponibile cui si correlava la disapplicazione delle sanzioni (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8), ed anche in ragione dell’affidamento riposto rispetto a lle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria(l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2); 2.

–il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, commi 2, 3 e 4, – in sostanziale continuità regolativa con la l. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, –per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: -«2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.»; 3. –con riferimento alle disposizioni di disciplina dell’ICI (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, e art. 3, c ommi 1 e 2) – disposizioni riprodotte, in sostanziale continuità regolativa, dalla disciplina dell’IMU (v. il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, artt. 8, comma 2, e 9, comma 1; il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) -questa Corte ha rilevato, per quel che nella fattispecie viene in considerazione,che la nozione di «possesso» (richiamata ai fini della definizione del presupposto d’imposta) non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con «situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale» e possessore «in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile» (cfr., ex plurimis, Cass., 15 marzo 2019, n. 7444;

Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654); 4. –sottesa ai motivi ricorsi, in particolare al primo ed al secondo motivo, si rinviene, dunque, la questione di portata nomofilattica che attinge la rilevanza dell’ordine di demolizione nel règime impositivo IMU(v. Cass., 2 dicembre 2020, n. 27481 ) e, nello specifico, l’effetto acquisitivo («di diritto») prospettabile in relazione all’inottemperanza dell’ordine di demolizione (d.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 3, cit.; v., da ultimo, Cass.

Sez. U., 25 aprile 2025, n. 10933; v., altresì, Consiglio di Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16; Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2020, n.3697; v., ancora, Corte Cost., 3 ottobre 2024, n. 160); -la particolare rilevanza della question e da trattare giustifica la sua rimessione in pubblica udienza (Cass. Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., 1 agosto 2017, n. 19115; Cass., 6 marzo 2017, n. 5533). P.Q.M La Corte, rin